Con la circolare n. 56 dell'8 aprile 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, prevede il riconoscimento di un'indennità di discontinuità, “quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo»”. Inoltre, il successivo comma 2 prevede l’estensione del riconoscimento dell’indennità in argomento anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità e che siano in possesso, al pari dei lavoratori di cui al citato comma 1, dei requisiti soggettivi, reddituali e contributivi, di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo. Regime contributivo Ai fini del finanziamento della misura in argomento, l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori di cui al citato articolo 1 del medesimo decreto legislativo, un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Con la medesima disposizione è stato previsto altresì un contributo di solidarietà - confluente presso la suddetta Gestione - a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 7 in esame, ha stabilito che il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dovuto per i lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale (in luogo dell’aliquota ordinaria pari all’1,40 per cento). Infine, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS. Riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito Di seguito viene indicata la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori dai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023. Assicurazione - Aliquota NASpI - 1,31% NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) - 0,30% NASpI (contr. addizionale) - 1,10%* Discontinuità - 1% Ex CUAF - 0,68%** Maternità - 0,46% Malattia - 2,22% Fondo di garanzia TFR - 0,20% FIS (fino a 5 dip) - 0,50% (oltre i 5 dip) - 0,80% * Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. ** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento. Per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità richiamati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023, si riporta la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 relativamente alle contribuzioni minori. Assicurazione- Aliquota NASpI - 1,31% NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) - 0,30% Discontinuità - 1% Ex CUAF - 0,68%* Maternità - 0,46% Malattia - 2,22% Fondo di garanzia TFR - 0,20% FIS (fino a 5 dip) - 0,50% (oltre i 5 dip) - 0,80% * Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento. Fatto salvo quanto sopra precisato con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato il carico contributivo resta invariato. Di seguito si riporta la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori dai committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo: Assicurazione - Aliquota Maternità - 0%* Malattia - 1,28%* Discontinuità - 1% *Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento - 0,94 per cento pari a 1,28 per cento). Di seguito si riporta la misura delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali: Assicurazione - Aliquota Maternità - 0,46% Discontinuità - 1% Di seguito si riporta la misura delle aliquote dovute per le contribuzioni minori dal 1° gennaio 2024 dalle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, per i rapporti di lavoro autonomo con soggetti assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo: Assicurazione - Aliquota Maternità - 0,46% Malattia - 2,22% Discontinuità - 1% Modalità di esposizione nel flusso Uniemens A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità) A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, devono continuare a utilizzare le modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con: contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10); lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”; lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato. La procedura di calcolo è adeguata dal periodo di paga gennaio 2024 al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. Eventuali scostamenti nelle denunce determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”. Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato, considerato che la riduzione dell’aliquota del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023 è coperto da apposito finanziamento, il gettito complessivo per l’Istituto pari all’1,40 per cento è ripartito rispettivamente per l’1,10 per cento a carico del datore di lavoro e per lo 0,30 per cento a carico di apposito finanziamento secondo quanto previsto dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo. B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, per i datori di lavoro interessati, in relazione ai lavoratori con contratto a tempo determinato, diverso dal contratto intermittente, nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore: - “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”; - “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”. I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi. C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, devono continuare a utilizzare le consuete modalità espositive. Si precisa che con riferimento ai lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità (in quanto destinatari dell’indennità di discontinuità), la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. In questi ultimi casi, eventuali scostamenti nelle denunce determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”. Contributo di solidarietà A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo. Tale contribuzione è aggiuntiva rispetto al contributo di solidarietà già previsto ai fini IVS dall’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182/1997 e deve essere versata con le medesime modalità. In particolare, si rammenta che gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>. La procedura di calcolo è adeguata con la medesima decorrenza al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. Eventuali scostamenti nelle denunce determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.