Il datore di lavoro si trova frequentemente e per ragioni diverse a dover effettuare il computo dell’organico aziendale. Si tratta di una operazione che prevede diversi criteri sia per la determinazione del valore di riferimento che in relazione all’arco temporale utile al calcolo. Questo dipende dall’esigenza concreta per cui occorre conoscere questo dato: verifica dell’assoggettamento ad obblighi normativi, controllo dei presupposti di base per applicare le misure incentivanti, individuazione della aliquota contributiva e delle tutele previdenziali corrette da applicare. Criteri generali Il computo dei dipendenti in forza all’azienda che assume deve essere epurato dai soggetti esclusi per espressa previsione di legge dal calcolo della forza lavoro, come ad esempio: - gli apprendisti; - i lavoratori somministrati; - i lavoratori assunti all’esito di esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità. I lavoratori a tempo parziale devono essere considerati pro quota, mentre i lavoratori intermittenti vanno computati in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto nell’arco di ciascun semestre. Quando una norma incentivante prevede come presupposto l’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo va effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento, con quello medio dei 12 mesi precedenti, con riguardo alla nozione di “impresa unica”: l’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro. Ne deriva che i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto, possano beneficiare degli “aumenti” della forza aziendale verificatisi in altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona. Occorre escludere dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno abbandonato il posto di lavoro a causa di: - dimissioni volontarie; - invalidità sopravvenuta; - pensionamento per raggiunti limiti d’età; - riduzione volontaria dell’orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa. Computo dipendenti per obblighi d’assunzione La Legge n. 68/1999, come modificata dal Jobs Act (D.Lgs 151/2015 e 185/2016), ha previsto per le aziende pubbliche e private, compresi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, delle organizzazioni no profit, l'obbligo di assunzione di persone con disabilità con quote minime rispetto all'organico aziendale. In particolare: - le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute all’assunzione di 1 disabile; - le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute all’assunzione di 2 disabili; - le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute al rispetto di un’aliquota del 7% del personale computabile, oltre all’assunzione di un’unita proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati). In questo ambito, per determinare le dimensioni occupazionali dell’azienda, si computano tutti i lavoratori, esclusi: - gli apprendisti; - i dirigenti; - i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro; - i lavoratori a domicilio; - i disabili già in forza; - i lavoratori divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro o avviati al lavoro senza il tramite del collocamento obbligatorio; - i lavoratori assunti a tempo determinato, con contratto di durata fino a 6 mesi; - i lavoratori per i quali l’Azienda paga un premio INAIL superiore al 60 per mille; - i lavoratori occupati con contratto di somministrazione di durata inferiore a 12 mesi. N.B. Il datore di lavoro può escludere dalla base di computo il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Inoltre: - i lavoratori part-time si computano “pro quota”; - i lavoratori a chiamata si computano in relazione alle prestazioni svolte nel semestre precedente. Limiti quantitativi assunzione a termine Il numero complessivo di lavoratori assunti a tempo determinato contestualmente presenti in azienda non può superare la soglia del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. N.B. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato, è sempre possibile assumere un dipendente a tempo determinato. Da questo tipo di computo restano esclusi tutti i contratti a termine espressamente esonerati dal rispetto di tale limite numerico, ad esempio quelli assunti in sostituzione, nonché quelli che non compresi nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 368/2001, ovvero: - i contratti stipulati con il personale dirigente; - i contratti di lavoro a termine stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori che svolgono in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, ovvero di assistenza tecnica, di coordinamento o di direzione a tale attività (art.10, co. 5-bis, D.Lgs. n. 368/2001); - i contratti stipulati per ragioni sostitutive; - i contratti cc.dd. stagionali così come enucleati nel D.P.R. n. 1525/1963; - i contratti stipulati con lavoratori con più di 55 anni; - i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA; - i contratti a termine stipulati coi lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991; - i contratti volti all’assunzione di operai agricoli; - i contratti “a chiamata” a tempo determinato; - i contratti cc.dd. extra nel settore turistico e dei pubblici esercizi, aventi ad oggetto l’esecuzione di quei servizi speciali (definiti dalla contrattazione collettiva) per non più di tre giorni; - i contratti stipulati dalle aziende che fanno import/export di prodotti ortofrutticoli; - i lavoratori somministrati; - i contratti stipulati in fase di avvio di una nuova attività per i periodi ed i settori merceologici definiti dal Ccnl applicato in azienda. Computo organico per assunzioni agevolate Alcune agevolazioni vengono concesse nei limiti dell’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea con riferimento agli aiuti “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). In questo caso, è previsto che l’agevolazione può essere fruita anche oltre tali limiti, nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, infatti, è necessario rispettare la condizione consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L’INPS, con la circolare n. 58 del 2023, ha chiarito che l’incremento occupazionale netto deve intendersi come l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno. L’impresa deve dunque verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale nei 12 mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione. Esempio di calcolo Verifica computo organico aziendale Data di verifica: 30 aprile 2024 Lavoratori in forza: - 12 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, di cui un over 55 - 2 lavoratori a termine con contratto di durata pari a 5 mesi, - 2 apprendisti a tempo pieno, - 3 lavoratori part time al 50%, - 1 lavoratore a chiamata a tempo determinato che ha prestato nell’ultimo semestre 600 ore di lavoro. Calcolo organico per assunzione agevolata (periodo osservazione: 12 mesi precedenti) Organico Regola di computo Valore di computo 12 dipendenti a tempo pieno e indeterminato Ciascun lavoratore conta 1 unità in organico 12 2 lavoratori a termine con contratto di durata pari a 5 mesi Il lavoratore non si computa se il contratto dura meno di sei mesi 0 2 apprendisti a tempo pieno L’apprendista non si computa 0 3 lavoratori part time al 50% Computabile in proporzione 1,5 = 2 1 lavoratore a chiamata a tempo determinato che ha prestato nell’ultimo semestre 600 ore di lavoro. Computabile in proporzione 600/26= 23,07 23,07/40 = 0,57 Valore = 1 Organico aziendale 15