Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Approfondimento 17 febbraio 2020 Con un approfondimento del 17 febbraio 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro pubblica alcune riflessioni sul nuovo incentivo alle assunzioni introdotto da Anpal denominato IO (IncentivO) Lavoro, che consente ai datori di lavoro del settore privato di godere di uno sgravio sulla contribuzione previdenziale Inps a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, entro il limite massimo di 8.060 euro. Il beneficio contributivo è riservato ai datori di lavoro del settore privato che assumano a tempo indeterminato, anche in somministrazione, e in apprendistato professionalizzante: - disoccupati con età compresa fra 16 e 24 anni; - lavoratori con più di 24 anni di età privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Inoltre, non deve esserci stato un pregresso rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro. Ipotesi di cumulabilità Il beneficio è cumulabile: - con l’incentivo riservato per le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza; - con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni”. Il comma 247 della L. 145/2018, a parere della Fondazione Studi, non appare applicabile all’incentivo IO, vista la differente platea anagrafica e territoriale designata dalla norma di legge, anche perché lo stesso permette una esplicita cumulabilità esclusivamente con due tipologie di incentivi che non contemplano l’esonero triennale stabile, recentemente ampliato dalla manovra del 2020. L’attuale testo ha, infatti, sì corretto il riferimento a una norma abrogata, ma non ha inserito il riferimento normativo aggiornato. L’INPS ha confermato che chi ha già usufruito del Bonus sud 2019 e chi usufruirà dell’IO per il 2020, a detta dell’Inps, a partire dal tredicesimo mese, potrà “agganciare” lo sgravio strutturale per ulteriori 24 mesi, fermo restando che vi siano le condizioni previste (età under 35 e assenza di contratti a tempo indeterminato precedenti l’originaria assunzione). Requisito anagrafico del lavoratore Altra discrasia riscontrata tra decreto Anpal e comma 247 dell’art. 1 della legge n. 145/18 è relativa all’età dei beneficiari. Nel primo, la differenziazione è fra under e over 25; nella seconda, l’età di riferimento è 35 anni.