Assumere un detenuto o un internato può rappresentare un'opportunità per le aziende. Sono previsti, infatti, vantaggi contributivi e fiscali per le cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate. Quadro normativo L'agevolazione contributiva è stata introdotta dalla legge n. 193/2000 che, modificando la legge n. 381/1991, ha: - incluso tra le persone svantaggiate che possono essere assunte dalle cooperative sociali, anche gli ex degenti di istituti psichiatrici giudiziari, i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno; - previsto, per l’assunzione di tali soggetti, una riduzione totale dell’aliquota contributiva, da rivedere ogni due anni con apposito decreto (successivamente la misura dello sgravio contributivo è stata ridotta all'80% con il decreto interministeriale 9 novembre 2001 e, da ultimo, innalzata al 95% dal decreto n. 148/2014); - stabilito che l’agevolazione si applicasse anche durante i 6 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo (successivamente, l’articolo 3-bis, comma 1, del D. L. 78/13, convertito dalla L. 94/13, ha ampliato la durata del beneficio ai 18 e 24 mesi susseguenti alla cessazione dello stato detentivo); - ha, infine, esteso l’agevolazione anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive e di servizi all’interno degli istituti penitenziari impiegando persone detenute e internate. Datori di lavoro beneficiari Gli incentivi contributivi (INPS, circolare n. 27 del 15 febbraio 2019) spettano: - alle cooperative sociali che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della L. 381/91); - alle aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della L. 193/00). N.B. Solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell’istituto penitenziario. I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali che vogliono fruire dei benefici contributivi devono stipulare apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria che disciplini l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo. Rapporti di lavoro agevolati L'ambito di applicazione dello sgravio contributivo è molto ampio ricomprendendo anche assunzioni con contratti non stabili. Nel dettaglio l'agevolazione: Spetta Non spetta Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Lavoro domestico Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato Part time Apprendistato Lavoro intermittente Somministrazione di lavoro Misura e durata dell’agevolazione Lo sgravio è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (comprende quindi la quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. N.B. La misura del 95% decorre dall’anno 2013 e si applica fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale in materia. Rientra nell'agevolazione contributiva anche il contributo aggiuntivo IVS (articolo 3, comma 15, della L. 297/82) e destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile. L’agevolazione non si applica invece sul contributo integrativo NASpI dello 0,30% destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4, della L. 845/78). Inoltre, il beneficio va determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Durata Il beneficio spetta per la durata del rapporto: - fino a quando i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati; - per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno; - per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione. N.B. Si definiscono "detenuti" coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale. Gli "internati" sono invece coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari. Come chiedere lo sgravio contributivo I datori di lavoro che vogliono accedere allo sgravio contributivo devono presentare ogni anno domanda all’INPS, anche per i rapporti di lavoro e per i lavoratori già autorizzati negli anni precedenti. La domanda di ammissione va presentante compilando il modulo di istanza on-line “DETI”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN) > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Nel modulo si devono indicare i seguenti dati: - il codice della comunicazione obbligatoria; - i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l’agevolazione contributiva; - gli estremi della convenzione stipulata con l’amministrazione penitenziaria; - la tipologia di rapporto di lavoro instaurato; - l’eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell’ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione; - la retribuzione corrisposta o da corrispondere e l’importo del beneficio spettante. L’autorizzazione dell'INPS viene rilasciata in base all’ordine di presentazione della richiesta, subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse. Le posizioni contributive per i datori di lavoro aventi titolo allo sgravio sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4V”, con il significato di “Datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n. 148/2014”. Ai fini del recupero del beneficio, i datori di lavoro devono esporre nel flusso UniEmens i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione contributiva. Sgravi fiscali Oltre alle agevolazioni contributive, il regolamento emanato con decreto Interministeriale del 24 luglio 2014, prevede che, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato superiori ai 30 giorni di lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, spetti al datore di lavoro un credito di imposta di 520 euro mensili e 300 euro mensili per l’assunzione di lavoratori detenuti o internati semiliberi, importi da riproporzionare in base alle giornate di lavoro prestate e ad eventuali orari di lavoro part-time. Gli sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati. Per avere diritto al credito di imposta le imprese devono corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro e stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti. Scadenze annuali Data Adempimento Entro il 31 ottobre Presentare istanza alla direzione dell’istituto indicando l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui intendono fruire per l’anno successivo Entro il 15 novembre I provveditorati regionali inviano le istanze al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Entro il 15 dicembre Il Dipartimento determina l’importo massimo spettante ad ogni singolo soggetto imprenditoriale Il credito d'imposta: - non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; - è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso; - può essere compensato solo quando è effettivamente maturato a seguito dell’assunzione dei lavoratori.