Incarichi a medici e infermieri in quiescenza per affrontare l’emergenza coronavirus: quota 100 cumulabile

Per fare fronte all'emergenza COVID-19, nei confronti del personale medico e di quello infermieristico non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo

Inps – Circolare n. 41 del 19 marzo 2020


Con la circolare n. 41 del 19 marzo 2020 l’INPS fornisce indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che ha disposto per il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all’emergenza COVID-19, la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, la pensione c.d. quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge in commento, nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge per fare fronte all’emergenza COVID-19, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo.

Ai fini della cumulabilità, si fa presente che il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

La disposizione in materia di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo trova applicazione esclusivamente nei confronti dei titolari di pensione c.d. quota 100, stante lo specifico richiamo effettuato dal citato articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020.

Comunicazione all’INPS

Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Strutture INPS, competenti territorialmente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.

Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139” – compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa – unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa.

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