Ctr Lombardia - Sentenza n. 2869/12/2019 In mancanza di una specifica delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza, è inammissibile l’appello proposto dall’agenzia delle Entrate conferendo procura a un difensore del libero foro. Infatti, a seguito delle modifiche introdotte con il Dlgs 156/2015 agli articoli 11 e 12 del Dlgs 546/92 in materia di contenzioso tributario, l’agente della Riscossione non può più difendersi attraverso dei legali esterni, ma deve essere necessariamente difeso da propri dipendenti. Sono queste le lapidarie conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia con la sentenza n. 2869/12/2019 (presidente Punzo, relatore Gatti). IL FATTO La commissione ha espresso il suo parere sulla possibilità dell’Agenzia di difendersi nell’ambito dei giudizi di merito mediante legali esterni (in primis, avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro). La pronuncia trae origine dal ricorso proposto davanti alla Ctp di Milano da un contribuente nei confronti dell’agenzia delle Entrate per chiedere l’annullamento di venti cartelle di pagamento, sette delle quali relative a tributi erariali, per intervenuta prescrizione. Eccepita da parte delle Entrate la propria carenza di legittimazione passiva, l’agente della riscossione subentrava nel giudizio, per il tramite di un difensore esterno, confutando le eccezioni sollevate. La Ctp Milano accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo per 19 cartelle l’intervenuta prescrizione. Successivamente, per il tramite di un difensore esterno, l’agenzia delle Entrate–Riscossione proponeva appello. In risposta all’appello, con proprie controdeduzioni, il contribuente eccepiva in via preliminare l’incapacità dell’Agenzia di stare in giudizio a causa del patrocinio di un avvocato del libero foro. LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA Nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla ex Equitalia, i giudici lombardi hanno innanzitutto precisato che nel sistema attuale (a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 156/2015), a differenza di ciò che accadeva prima, la difesa innanzi il giudice tributario degli atti emessi dall’agente della riscossione può essere attribuita solo ed esclusivamente ai propri funzionari e non anche a professionisti esterni, pena l’inammissibilità degli atti e delle attività processuali compiute mediante mandato ad litem eventualmente conferito a un rappresentante della classe forense o, comunque, ad altro professionista. Secondo la Ctr Lombardia, infatti, l’articolo 11 del Dlgs 546/92, come riformulato dal Dlgs 156/2015, è chiaro nello stabilire che anche l’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata (così come l’ufficio dell’agenzia delle Entrate e l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Va, tuttavia, segnalato che quanto stabilito dalla Ctr Lombardia, sebbene trovi conferma in precedenti pronunce di merito (Ctp Varese, sentenza 310/2017; Ctr Liguria, sentenza 1745/2017; Ctp Campobasso, sentenza 32/2018), è contrario a quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 25625/2018. Con questa sentenza, infatti, i giudici della Corte suprema hanno rilevato che l’attribuzione all’agente della riscossione della capacità di stare in giudizio «direttamente o mediante la struttura sovraordinata», prevista dall’articolo 11 del Dlgs 546/92, così come modificata dal Dlgs 156/2015, non impedisce al medesimo agente di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo articolo 12 del Dlgs 546/92. Quest’ultima disposizione, infatti, si limita a consentire all’ente di stare in giudizio personalmente, come alternativa al patrocinio difensivo degli avvocati.