Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 la legge n. 12/2019 di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018). Le disposizioni contenute nel testo del provvedimento definitivo sono molto numerose e interessano diversi ambiti e settori. Novità fiscali Molto importanti sono le previsioni di natura fiscale. Un primo blocco di modifiche riguarda diversi istituti agevolativi. Anzitutto, si riammette alla rottamazione ter anche ai soggetti che, avendo aderito alla rottamazione bis, non hanno pagato entro il 7 dicembre 2018 le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. A tal fine, i debitori devono effettuare il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, nel numero massimo di 10 rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Vengono inoltre rideterminate le scadenze delle rate dovute per la definizione agevolata delle risorse UE (prevista all’articolo 5 del D.L. n. 119/2018), con l’inserimento di due ulteriori scadenze. A seguito della modifica, le rate di pagamento devono essere corrisposte entro: - il 30 settembre 2019 (unica o prima rata di pagamento); - il 30 novembre 2019 (seconda rata); - il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno fino al 2023 (le restanti rate). Altra innovazione riguarda il “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (disciplinato dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1 commi 184 e ss.). Con la modifica apportata viene previsto che se non ci sono i requisiti per accedere all’agevolazione, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata, se definibili in base alla disciplina sulla rottamazione ter, sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in 17 rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima delle rate, pari al 30% delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 (con gli interessi al tasso del 2% annuo). Viene altresì previsto che i debiti per i carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento delle pendenze entro il 7 dicembre 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in 9 rate, la prima, di ammontare pari al 30%, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Altra novità fiscale attiene il regime forfettario. Si interviene nello specifico sulla causa ostativa prevista alla lettera d-bis) del comma 57 della legge n. 190/2014 (inserita dalla legge di Bilancio 2019), ai sensi del quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Con la modifica apportata viene precisato che tale esclusione non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni. Un’ulteriore disposizione di carattere fiscale concerne l’iperammortamento. Attraverso una specifica norma, si chiarisce che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso legge di Bilancio 2017, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato (resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato). Per il periodo di imposta 2019, si estende l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Per contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), viene inoltre stabilito che nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). Novità in materia di lavoro In materia di lavoro, si sopprime il Libro unico del lavoro telematico e si prevede che l’INPS potrà acquisire alcuni dati sui datori di lavoro agricolo direttamente dal fascicolo istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole gestite dal SIAN. Vengono inoltre apportate alcune modifiche alla disciplina relativa all’obbligo di richiesta del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo. In particolare, sostituendo l’articolo 6 del D.Lgs. C.P.S. 708/1947, si vieta alle imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, ai teatri tenda, agli enti, alle associazioni, alle imprese del pubblico esercizio, agli alberghi, alle emittenti radiotelevisive e agli impianti sportivi di far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo (compresi quelli con rapporti di collaborazione), appartenenti alle categorie individuate (indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del medesimo D.Lgs. C.P.S. 708/1947) nel caso in cui non siano in possesso del certificato di agibilità. In caso di inosservanza di tale divieto viene prevista una sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo. Per le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. Contestualmente, viene abrogato il comma terzo dell’articolo 10 del medesimo D.Lgs. C.P.S. 708/1947, ai sensi del quale il rilascio del certificato di agibilità era subordinato alla presentazione di una garanzia nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risultava inadempiente agli obblighi di legge, nonché nel caso in cui l'impresa presentava, per la prima volta, la denuncia delle persone occupate e relativa retribuzione giornaliera (nonché le ulteriori notizie richieste dall’ente previdenziale). Novità per le imprese Il provvedimento contiene poi una serie di misure di sburocratizzazione e semplificazione che spaziano in vari ambiti. Viene ridotto da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese. Per le start up e PMI innovative e gli incubatori certificati viene disposto che gli adempimenti informativi devono essere eseguiti attraverso la piattaforma informatica startup.registroimprese.it. Per le società a responsabilità limitata semplificata, è previsto che l’atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all’articolo 2484 del Codice civile, può essere è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico dovrà essere redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia, e dovrà trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese. Per i produttori e i confezionatori di burro viene eliminato l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, mentre per i grossisti viene soppresso l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di talune sostanze zuccherine. Per i produttori di sfarinati e paste alimentari destinate all'esportazione, invece, sono abrogati gli obblighi di comunicazione al Ministero delle politiche agricole e di tenuta del registro di carico e scarico nel quale dovevano essere annotate le singole materie prime di base. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è prevista la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e, fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente, i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI devono garantire la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Sono state inoltre introdotte semplificazioni burocratiche per le Zone Economiche Speciali(ZES), dimezzando i termini di autorizzazioni, licenze, permessi e concessioni e nulla osta per le imprese che vi operano e riducendo di un terzo i tempi dei procedimenti amministrativi come VIA, VAS, AIA. Sulle ZES è istituita una cabina di regia alle cui riunioni possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e i portatori di interessi collettivi e diffusi. Nelle stesse zone, infine, è ammessa la possibilità di istituire delle zone franche doganali per merci in regime di sospensione IVA. Di tali procedure semplificate possono usufruire anche le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata (ZLS). Si introduce inoltre la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) che degli "smart contract". Si prevede anche che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produca gli effetti giuridici (e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali) della validazione temporale elettronica (ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno). Codice procedura civile e codice appalti Altre modifiche riguardano il codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento. La disposizione garantisce inoltre al debitore ed ai suoi familiari il diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare. Il provvedimento contiene anche norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, intervenendo sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione. Misure di sostegno alle imprese Quale misura di sostegno per le imprese, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, viene istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia PMI dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. È stabilito anche che nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI (come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni. Tale presunzione non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI. Terzo settore Il provvedimento introduce diverse novità per gli enti del terzo settore. Viene innanzitutto previsto che l'abrogazione dell'IRES al 12% per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di Bilancio 2019, non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione dell'IRES al 12% per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure. Viene inoltre introdotto il divieto di cumulo di tale beneficio con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (mini IRES al 9%). Si stabilisce anche che le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB") sono da considerarsi inclusi nell'ambito del Terzo Settore.