Non sono stati ancora precisamente individuati i settori su cui si interverrà, ma presto qualcosa si farà. Lo ha affermato Roberto Gualtieri, Ministro dell'Economia, a margine della presentazione della legge di Bilancio 2021. Dovrebbe essere, quindi, in arrivo una seconda ondata di aiuti a fondo perduto per quei settori che stanno pagando più di altri le restrizioni della recrudescenza della pandemia. Il sostegno finanziario arriverà, prevedibilmente, e tra gli altri, per i settori ristorazione, turismo, trasporto locale e convegnistico-congressuale, i quali anche in questa seconda fase subiranno nuovamente dei cali di fatturato a causa delle limitazioni dei decreti della Presidenza del Consiglio emanati per tentare di fronteggiare l'aumento esponenziale dei contagi da Covid-19. Beneficiari e requisiti Per sostenere l'emergenza economica si fa strada l’idea di riaprire la strada delle istanze al contributo a fondo perduto, ex art. 25, D.L. n. 34/2020, con la previsione di riconoscimento di somme ancora proporzionate alle perdite di fatturato/compensi subiti in determinati periodi che saranno presi a riferimento. Quanto ai soggetti beneficiari, in questa tornata non si farebbe però più un riferimento generico ai “soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”, ma verrebbero individuati anche precisi codici ATECO e una serie di categorie economiche limitate o sospese nell’esercizio dell’attività sulla base delle disposizioni dei D.P.C.M. del 13 e 18 ottobre 2020. Il contributo sarebbe ancora corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente e il fondo perduto sarà erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Comunicazione n. 1863/2020). Per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da assumere a parametro di riferimento, occorrerà ancora far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Contributo ridotto senza minimali Per limiti di cassa e in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi, il contributo potrebbe essere ridotto per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e non sarebbe più riconosciuto neanche un minimale (nella precedente versione, 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi), affidandosi la spettanza del diritto solo a un reale calo di fatturato. Revisioni restrittive sono ipotizzate anche per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19). Anche in questo caso, infatti, non basterebbe essere meramente ricompresi nei Comuni interessati per beneficiare del nuovo benefit di Stato, ma ora occorrerebbe comprovare anche il calo di fatturato. Contributo anche per gli enti non commerciali Da quanto si apprende, sarebbero ricompresi in questa ipotesi di riapertura anche gli enti non commerciali, ma limitatamente all'attività commerciale esercitata e sempre che essa sia ricompresa nell’elenco degli ATECO “danneggiati”. Come nella precedente tornata, il contributo a fondo perduto non spetterà ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della nuova istanza telematica. La riapertura delle istanze nel decreto Agosto Su questo stesso tema, appare infine utile ricordare che l’art. 60, comma 7-sexies, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha già previsto una riapertura delle istanze per accedere al contributo a fondo perduto ex art. 25 del decreto Rilancio, ma solo per i soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 25, comma 4, terzo periodo, D.L. n. 34/2020 e che, dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni “calamitati” e classificati totalmente montani (C.M. 14 giugno 1993 n. 9). Tali soggetti potranno presentare la domanda per il contributo entro 30 giorni dalla data di riapertura della procedura telematica per la presentazione della stessa, riapertura che dovrebbe avvenire a cura dell'Agenzia delle Entrate, ma della quale non si ha ancora nessuna notizia.