Il disegno di legge di Bilancio 2020 (atto Senato S. 1586) disciplina, a decorrere dal 2020, la nuova IMU con contestuale abolizione della TASI (art. 95). Della IUC rimangono quindi la TARI e la nuova IMU. Nella nuova disciplina dell'IMU c'è il riordino delle varie disposizioni che regolano la materia: - sono quasi inesistenti i rinvii alle disposizioni in materia di ICI; - non ci sono più i rinvii alle disposizioni di cui all'art. 13, D.L. n. 201/2011 e al D.Lgs. n. 23/2011; - nella nuova disciplina sono riprese alcune disposizioni che in precedenza erano sparse in altri provvedimenti. C'è, pertanto, un riordino dell'intera materia, dando organicità all'impalcatura normativa dell'imposta. La disciplina della nuova IMU Le disposizioni della nuova IMU si applicano a decorrere dal 2020. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Sono confermate le definizioni di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo. L'imposta è comunale e il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Base imponibile La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili: - per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti n catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, dei seguenti moltiplicatori: 160 per fabbricati categorie A, C/2, C/6, C/7 (eccezione A/10); 140 per fabbricati categorie B, C/3, C/4, C/5; 80 per fabbricati categorie D/5, A/10; 65 per fabbricati categoria D (eccezione categoria D/5); 55 per fabbricati categoria C/1; - per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare applicando i coefficienti aggiornati con decreto del MEF. Deduzione base imponibile È confermata la deduzione del 50% della base imponibile per: - i fabbricati di interesse storico o artistico; - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A8 e A/9 concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale. Aliquote L'aliquota base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari allo 0,5%. Il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. L'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è prevista allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. Per i fabbricati costruiti e destinati dell'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari allo 0,1% e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 scatta l'esenzione. L'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i comuni, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Per gli immobili ad uso produttivo classificati al gruppo D l'aliquota base è pari allo 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%. Per gli immobili diversi dell'abitazione principale e diversi da quelli appena visti l'aliquota base è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, legge n. 208/2015, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,4%, in sostituzione della maggiorazione della TASI. A decorrere dal 2021 i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF. Esenzioni Confermate le esenzioni per i terreni agricoli e le altre esenzioni (ad esempio, immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, fabbricati con destinazione ad usi culturali, etc.). Versamento Confermato il versamento in due rate: - entro il 16 giugno; - entro il 16 dicembre. Il contribuente può pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto già versato a titolo di IMU e TASI per l'intero 2019. Per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti in comuni dell'edificio il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Dichiarazione È prevista la presentazione della dichiarazione. Deduzione dell'IMU Confermata l’indeducibilità dell'imposta dall'IRAP. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione si applica nella misura del 60% per i periodi successivi a quelli in corso, rispettivamente al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020. Nota bene Per quanto riguarda l'IMU in vigore fino al 31 dicembre 2019, l'art. 3 della legge di Bilancio 2020 stabilisce che - per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 - I'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. Facoltà dei comuni I comuni possono: - considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un cointestatario per conto degli altri; - stabilire differenti termini per i versamenti, per situazioni particolari; - prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili; - stabilire periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili; - stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o a ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Deliberazioni aliquote e regolamento Per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il 30 giugno 2020.