Nella legge di Bilancio 2020 sono inserite tre distinte disposizioni tese a rinnovare ed ampliare la facoltà di pensionamento anticipato in deroga per giornalisti e poligrafici e, al contempo, aprire alla possibilità di assunzioni under 35 in misura pari al 50% dei prepensionamenti. Le norme sono finalizzate a sostenere il mercato editoriale in crisi ma rischiano di pregiudicare i conti dell’INPGI che – alle prese con una stringente road map finalizzata al salvataggio di una gestione previdenziale in crisi oggettiva – a causa di tale futura nuova “ondata” di prepensionamenti, vedrà ulteriormente assottigliarsi i flussi contributivi in entrata che, in un sistema previdenziale a ripartizione, rappresentano la fonte di finanziamento per l’erogazione delle pensioni in essere. Cosa prevede la legge di Bilancio 2020 La legge di Bilancio 2020 dedica tre distinti commi, del suo articolo unico alla gestione del personale delle imprese editoriali e poligrafiche in crisi. Stanziamento di nuove risorse Il comma 498 dispone uno stanziamento aggiuntivo ad hoc, pari a 7 mln di euro per il 2020 e 3 mln di euro all’anno per gli anni successivi fino al 2027 per “sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Lo stanziamento è finalizzato all’accesso allo specifico trattamento pensionistico disciplinato dall'articolo 37.1, lett. b), della L. 416/81, concesso ad impiegati, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici ed agenzie di stampa che beneficino di trattamenti di integrazione salariale ai sensi della medesima legge, in quanto, per le citate imprese, il Ministero del lavoro abbia dichiarato la situazione di “crisi occupazionale”. L'onere annuale che verrà sostenuto dall'INPGI per i predetti (futuri) trattamenti di pensione anticipata dovrà essere rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981, che lo pone a carico del bilancio dello Stato. A tal fine l'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Dopodichè, al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei fruitori dei trattamenti anticipati, l'onere viene posto ad integrale carico del bilancio dell'INPGI come per i trattamenti ordinari, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato. Prepensionamenti per i giornalisti e assunzione di under 35 Il comma 499 della legge di Bilancio 2020 modifica poi l’art. 2 del D.Lgs. 69/17, n. 69, prevedendo che i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui alla citata norma della legge n. 416/81 sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione - nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani under 35, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, individuati dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda del medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. La norma – quindi – oltre agli effetti di alleggerimento dei bilanci aziendali, nelle intenzioni del Legislatore è finalizzata all’ammodernamento ed aggiornamento dell’organizzazione imprenditoriale anche attraverso turn over ed acquisizione di nuovi e più moderni profili professionali, oltre che alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro autonomo in essere. Per garantire che non si verifichino pratiche elusive, all’art. 2 del D. Lgs. 69/17 viene aggiunto un comma “2-bis”, in forza del quale l’instaurazione di rapporti di lavoro (dipendente o autonomo) o la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con giornalisti che abbiano avuto accesso al pensionamento anticipato quale sopra illustrato comporta la revoca del finanziamento concesso, anche quando il rapporto sia instaurato con un'azienda diversa, ma facente capo al medesimo gruppo editoriale. Lavoratori poligrafici Infine, il comma 500 della legge di Bilancio 2020 amplia – per il quadriennio 2020/2023 – la facoltà di accesso ai pensionamenti anticipati in favore dei lavoratori poligrafici, disponendo una deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/81 (37 anni di anzianità), consentendo l’accesso a tale agevolazione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i dipendenti di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del lavoro – tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 - piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. Questo trattamento pensionistico agevolato per i poligrafici decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente e, ai fini della maturazione del relativo diritto la legge di Bilancio chiarisce che non verranno applicate le disposizioni D. L. 78/10 in materia di adeguamento alla speranza di vita. Questi trattamenti pensionistici saranno erogati nell'ambito di limiti di spesa fissati in: - 6,1 milioni di euro per l'anno 2020; - 10,2 milioni di euro per l'anno 2021; - 11,7 milioni di euro per l'anno 2022; - 12,5 milioni di euro per l'anno 2023; - 11,6 milioni di euro per l'anno 2024; - 7,6 milioni di euro per l'anno 2025; - 4,4 milioni di euro per l'anno 2026; - 0,3 milioni di euro per l'anno 2027. La norma demanda all'INPS il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai predetti soggetti (i soli poligrafici), secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Se, dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa indicati, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento. Effetti delle nuove norme sull’INPGI La scelta del Legislatore da un lato può contribuire (pur con modalità non risolutive) ad alleviare alcune situazioni di crisi finanziaria ed occupazionale del mondo dell’editoria e del settore poligrafico. D’altro lato, però – come segnalato anche dai vertici INPGI - rischia di ostacolare seriamente il difficile ed accidentato percorso teso alla soluzione dei gravi problemi della gestione previdenziale dei giornalisti italiani. Infatti, se è vero che l’onere dei prepensionamenti viene posto (in seconda battuta e in forma di rimborso di quanto comunque erogato in via diretta dall’INPGI) a carico del bilancio dello Stato, è evidente l’impatto negativo sull’equilibrio della gestione previdenziale dell’Istituto. Infatti, in un sistema pensionistico a ripartizione, nel quale le entrate contributive correnti finanziano l’erogazione delle pensioni in essere, la riduzione del flusso contributivo incassato annualmente che consegue all’incremento (ed all’anticipazione temprale) dei pensionamenti, si riverbera in forma automatica in un colpo all’equilibrio del rapporto tra entrate contributive ed uscite per prestazioni che – ai sensi dell’art. 24, comma 24 del D. L. 201/11 (la Riforma Fornero) – deve essere assicurato dalle Casse di previdenza professionale in un orizzonte temporale a 50 anni. E, per di più, in una situazione e nei confronti di una Cassa che – già da anni – sta affrontando una difficile situazione di crisi. In conclusione, non vorremmo che – per salvaguardare alcune (poche) aziende editoriali – non si conseguano gli effetti sperati in termini di nuova occupazione e, per giunta, si pregiudichino i diritti e le aspettative previdenziali dell’intera platea dei giornalisti professionisti italiani.