È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 21 dicembre 2023, la direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione Europea del 17 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni. In particolare, viene stabilito che gli Stati membri definiscono: - microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 450 000 euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10 (requisito che resta invariato); - piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50 (requisito che resta invariato). Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7 500 000 euro per il totale dello stato patrimoniale e a 15 000 000 euro per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni; - medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 (requisito che resta invariato); - grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 (requisito che resta invariato); - piccoli gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50 (requisito che resta invariato); - gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 (requisito che resta invariato); - grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 (requisito che resta invariato). Gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 dicembre 2024. Essi dovranno comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni che dovranno essere applicate per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.