La legge di Stabilità 2015 ha introdotto un regime fiscale agevolato per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, che è stato oggetto di modifiche ad opera della legge di Bilancio 2019, che ne ha esteso l’ambito applicativo sotto diversi, oramai ben noti, profili. Con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il comma 64 della legge di Stabilità 2015 - che prevede l’applicazione del regime forfetario anche alle imprese familiari, stabilendo le modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva da parte dell’imprenditore - si deve ritenere applicabile anche all’azienda coniugale purché non gestita in forma societaria. Quando si configurano impresa familiare e azienda coniugale Per definire la natura familiare o coniugale dell’impresa, occorre ricordare che: - l’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis c.c., è normalmente gestita da uno solo dei coniugi (prescindendo dal regime coniugale prescelto) e in forma individuale, con la collaborazione continuativa dell’altro coniuge ovvero parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo, ai quali vengono imputati non oltre il 49% dell’ammontare dei redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi del familiare imprenditore, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUIR; - diversamente, l’azienda coniugale, disciplinata all’art. 177 c.c. dedicato alla comunione legale, sussiste qualora sia vigente tra i coniugi il regime di comunione legale e qualora sia gestita dagli stessi in modo continuativo e congiunto, ossia con una effettiva e paritaria compartecipazione ai poteri, prescindendo da un formale atto di costituzione, in quanto l’azienda (e l’attività svolta) è considerata parte integrante della comunione legale vigente tra i coniugi, i quali ripartiscono gli utili in misura del 50%. Ciò posto, la legge di Stabilità 2015 dispone che “nel caso di imprese familiari [...], l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore”. Applicazione del regime forfetario Pertanto, anche per l’impresa familiare la determinazione del reddito imponibile si otterrà applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività economica, con ulteriore deducibilità dei contributi previdenziali versati (compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi), a cui si applicherà poi l’imposta unica nella misura del 15% sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate ai partecipanti all’impresa familiare. Questi ultimi sono esonerati, di conseguenza, da obblighi dichiarativi e di versamento, in quanto l’imposta sostitutiva comprende ed esaurisce l’intero prelievo fiscale, con inclusione della quota d’imposte che, secondo le regole ordinarie, è a carico dei medesimi collaboratori familiari. Il meccanismo così descritto, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, è applicabile altresì all’azienda coniugale, in cui l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare, sarà calcolata al lordo delle quote da assegnare al coniuge, secondo i criteri valevoli per l’impresa familiare. Resta inteso che, sia per l’impresa familiare che per l’azienda coniugale, l’accesso e la permanenza nel regime agevolato è condizionato dal rispetto delle oramai ben note condizioni previste dalla norma, e quindi non solo dal limite di ricavi/compensi per 65.000 euro, ma altresì per l’assenza di cause ostative previste dalle lettere d) e d-bis) del comma 57 della legge di Stabilità 2015. Ne consegue che il collaboratore familiare o il coniuge co-titolare dell’azienda non potranno avviare una attività in regime forfetario, né essere possessori di partecipazioni in società di persone ovvero controllare direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, o associazioni in partecipazione, che esercitino attività di impresa riconducibili a quelle svolte dall’impresa familiare o all’azienda coniugale. Qualora sia invece il familiare imprenditore a porre in essere una delle cause ostative, con conseguente fuoriuscita dal regime forfettario, questi dovrà determinare i redditi secondo il criterio analitico, sottraendo al proprio imponibile tassabile la quota di reddito imputabile ai collaboratori familiari, i quali, a loro volta, assolveranno agli obblighi dichiarativi ordinari indicando il reddito imputato (pro quota) nel quadro H del modello UNICO.