In presenza di impresa familiare, è il titolare ad essere obbligato al versamento dei contributi previdenziali propri e di quelli riferibili ai propri coadiuvanti / collaboratori; tuttavia, per i contributi relativi a questi ultimi soggetti, la norma prevede il diritto all’esercizio di rivalsa da parte del titolare della posizione assicurativa. Tale diritto, che non necessariamente viene esercitato, comporta importanti riflessi in termini di deducibilità dell’onere sostenuto. Per quanto riguarda il caso delle imprese familiari in regime di contabilità semplificata o ordinaria, così come nel caso di soggetto titolare di posizione assicurativa e suoi collaboratori (ad esempio socio di SNC e collaboratori ai fini INPS di quest’ultimo) la deduzione delle somme versate a titolo di contribuzione obbligatoria avviene nel quadro RP del titolare della posizione assicurativa e può essere esercitata, con riferimento ai contributi effettivamente versati (principio di cassa): relativamente ai contributi riferibili alla propria posizione individuale; relativamente ai contributi riferibili alle posizioni dei coadiuvanti/collaboratori, ma solo a condizione che: 1. si tratti di familiari a carico; 2. non sia stata esercitata la rivalsa nei confronti del coadiuvante/collaboratore. In presenza di rivalsa – ovvero nel caso in cui il titolare si sia fatto restituire dal collaboratore le somme versate relative alla contribuzione di quest’ultimo – l’onere non è di fatto stato sostenuto dal titolare, e di conseguenza non può da questi essere portato in deduzione. Se, invece, la rivalsa non è stata esercitata (e quindi l’onere è rimasto in capo al titolare), occorre ricordare che la deduzione può essere esercitata solo per contributi propri e per quelli relativi a familiari a carico. Di conseguenza, il titolare non può mai portare in deduzione i contributi versati per i collaboratori che non siano fiscalmente a carico, anche se non è stata esercitata la rivalsa. A questo principio generale, tuttavia, fa eccezione il caso dell’impresa familiare in regime forfettario, di cui si dirà in seguito. Tornando al caso delle imprese familiari non in regime forfettario, ed al caso dei collaboratori ai fini INPS di soci, per non perdere il beneficio fiscale relativo al risparmio di imposta conseguente alla deduzione, è preferibile che il titolare eserciti il diritto di rivalsa nei confronti del coadiuvante / collaboratore non fiscalmente a carico, in modo tale che sia quest’ultimo a poter esercitare la deduzione dal reddito delle somme riferibili ai propri contributi INPS, indicandoli nel quadro RP della propria dichiarazione dei redditi, potendo così scomputarli dai propri redditi conseguiti ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF. Al fine di dimostrare l’avvenuta rivalsa, è opportuno predisporre una documentazione a supporto, da esibire a richiesta degli uffici, del seguente tenore: “Il sottoscritto ..., titolare della ditta individuale-impresa familiare/posizione assicurativa INPS ... dichiara di avere ricevuto dal collaboratore familiare/coadiuvante ... la somma di Euro... a titolo di rivalsa sui contributi INPS fissi e proporzionali da lui pagati in via anticipata ma in nome e per conto suo nell’anno ...” Si osservi che tale dichiarazione deve essere predisposta nella medesima ottica che regola la deducibilità dei contributi, e pertanto per cassa, tenendo conto dei contributi effettivamente versati e dei contributi effettivamente oggetto di rivalsa nel medesimo anno. Nel caso di impresa familiare in regime forfettario, invece, l’ottica cambia. I contributi previdenziali afferenti all’impresa condotta in regime forfettario sono, per regola generale, da portarsi in deduzione in sede di quadro LM, la cui compilazione spetta ovviamente al titolare dell’impresa. A mente di quanto previsto dal comma 64 dell’articolo 1 della legge 190/2014, in presenza di impresa familiare in regime forfettario, ai fini della determinazione del reddito da assoggettarsi ad imposta sostitutiva, possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge riferibili al titolare. I contributi corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare possono essere portati in deduzione, sempre nel quadro LM, da parte del titolare dell’impresa, se riferibili: a familiari a carico a familiari non a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori. Nel caso dell’impresa familiare in regime forfettario, pertanto, i contributi che sono rimasti effettivamente a carico del titolare dell’impresa vengono scomputati dal quadro LM del titolare stesso, anche se si riferiscono a familiari non a carico, e quanto sopra in ragione del fatto che il reddito di tale impresa viene determinato interamente in capo al titolare. La norma, quanto alla dimostrazione del soggetto che ha sostenuto l’onere, non prevede nulla in particolare. Tuttavia, specularmente a quanto sovra esposto, potrebbe essere opportuno predisporre una dichiarazione, questa volta a firma del coadiuvante / collaboratore, con la quale questi dichiari che il titolare dell’impresa non ha esercitato la rivalsa: “Il sottoscritto …, collaboratore familiare dell’impresa familiare … dichiara che il titolare dell’impresa, sig./sig.ra non ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del sottoscritto con riferimento ai contributi INPS fissi e proporzionali dallo stesso pagati per mio conto nell’anno …”