L'imprenditore può essere assolto dall'evasione contributiva se la sua segretaria sostiene che, più volte, il commercialista aveva assicurato di aver presentato le dichiarazioni e poi di aver pagato. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale, terza sezione, con la sentenza n. 20835 del 28 maggio 2024, che ha annullato la condanna a carico di un manager accusato di non aver pagato i contributi dei dipendenti. La difesa dell'uomo ha dovuto presentare cinque motivi per vedersi accogliere l'ultimo sul dolo. Infatti, in parole povere, affinché si configuri il reato è necessario quello che gli addetti ai lavori chiamano dolo specifico. In questo caso le molte telefonate della segretaria per assicurarsi della presentazione delle dichiarazioni e del pagamento fanno cadere la presunzione della volontà di compiere il reato da parte dell'amministratore. Infatti, scrivono a chiare lettere gli Ermellini, secondo il testo dell'art. 37 della legge n. 689 del 1981, «il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie». Nella fattispecie, per la Cassazione la sentenza della Corte d'Appello ha mancato di confrontarsi con le censure, avanzate dalla difesa, sul rilievo assunto dalle rassicurazioni, ricevute dalla testimonianza della segretaria da parte dei commercialista della società, in ordine al fatto che le comunicazioni obbligatorie, e, tra queste, anche le dichiarazioni Uni-Emens, fossero state già eseguite direttamente dal medesimo studio. Ed infatti, pur volendo ritenere accertata l'eventuale specifica finalità evasiva della condotta, prima di concludere nel senso dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato occorreva dare conto della accertata sussistenza della consapevolezza e volizione dell'omessa presentazione delle denunce contributive.