Agenzia delle Entrate - Risposta n. 244 del 16 luglio 2019 Il limite di versamento dell’imposta sulle riserve matematiche (Irm), che costituisce un credito d’imposta rispetto a ritenute e imposte assicurative sui rendimenti delle polizze, beneficia dei versamenti già effettuati a titolo d’imposta sul valore dei contratti assicurativi (Ivca), evitando la duplicazione d’imposta. È questa la risposta a interpello n. 244 del 16 luglio 2019 circa l’imposizione delle compagnie vita. IL QUESITO L’istante è una compagnia non residente in Italia che ha acquisito da un’altra compagnia non residente un portafoglio di polizze unit linked contratte da persone fisiche residenti e gestite attraverso fiduciarie residenti. Vanno comprese le modalità operative delle compagnie non residenti in Italia per apprezzare i tratti distintivi delle due imposte. L’Irm (articolo 1 comma 2 del Dl 209/02) è pari allo 0,45% delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, esclusi i contratti relativi al rischio di morte, invalidità permanente o non autosufficienza. Si versa entro il termine a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta per il successivo versamento delle ritenute ex articolo 6 della legge 482/85 e dell’imposta sostitutiva (articolo 26-ter del Dpr 600/73). Costituisce un anticipo, utilizzabile in forma di credito d’imposta, su ritenute e imposte sostitutive dovute sui rendimenti delle polizze all’atto dell’erogazione delle prestazioni. Le compagnie non residenti che operano in Italia in libera prestazione dei servizi possono adempiere direttamente all’Irm oppure servendosi di un rappresentante fiscale (articolo 1 comma 2-quinquies del Dl 209/02). Invece l’Ivca trova il suo alveo quando intervengono nella riscossione dei redditi e quali sostituti d’imposta gli intermediari (es. fiduciarie) su input del contribuente o dell’impresa estera, ai sensi degli articoli 1 comma 2-sexies del Dl 209/02 e 26-ter comma 3 terzo periodo del Dpr 600/73. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia chiarisce la distinzione fra l’Irm, che grava sulle imprese assicurative, e l’Ivca che grava sul contraente di polizza. A seguito delle modifiche della legge di stabilità 2013 se il credito d’imposta (non ancora compensato senza limiti o ceduto infragruppo), aumentato dell’imposta da versare, eccede un certo stock di riserve (2% per il 2018), l’Irm da versare viene corrispondentemente ridotta (circolare 12/E/13). Tale limite alla cumulabilità del credito d’imposta è applicabile anche all’Ivca (risoluzione 74/E/13) perché la ratio è sempre la medesima: l’Irm si parametra allo stock di riserve matematiche mentre l’Ivca al valore del singolo contratto assicurativo. Nel caso di specie l’istante ha optato per la sostitutiva in tema di Irm ex articolo 26-ter del Dpr 600/73 mentre la cedente ha operato con l’Ivca. Per il limite del credito d’imposta per l’Irm possono computarsi anche i versamenti dell’Ivca, stante la medesima finalità e la necessità di evitare un duplice prelievo in acconto. All’apertura contribuisce il fatto che l’istante è in grado di distinguere i contratti per cui l’Ivca versata non ha superato il 2%, con necessità di versare l’Irm, rispetto a quelli dove tale limite è stato superato e quindi non serve alcun versamento ulteriore di Irm.