Imposta sostitutiva sulle mance: codice tributo quando a versare è il contribuente
Consente il pagamento, tramite modello F24, dell’imposta dovuta sulle liberalità erogate dai clienti, nei casi in cui il sostituto d’imposta non ha provveduto a trattenerla
Dopo la disposizione della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022) che ha introdotto una tassazione favorevole pari al 5%, in sostituzione dell’aliquota ordinaria, per le mance destinate al personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, con la risoluzione n. 11/E del 6 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per permettere al contribuente di applicare l’imposta sostitutiva – ove non trattenuta dal sostituto d’imposta e qualora ne ricorrano i presupposti – direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, alle condizioni ivi indicate.
Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione, con la risoluzione odierna l’Amministrazione finanziaria ha istituito il codice tributo “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.