L’Agenzia delle Entrate ha disposto, con risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024, l’istituzione dei codici tributo per il versamento dell’acconto, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività di cui all’art. 1, comma 146, della legge n. 197/2022, rinominando il codice tributo istituito lo scorso giugno, per il versamento del saldo di tale imposta. Chi è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva A decorrere dal 1° gennaio 2023, è prevista l’applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualora su di esse non venga applicata l’imposta di bollo da parte di un intermediario. L’obbligo, quindi, non è previsto soltanto per i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale mediante compilazione del modulo RW della dichiarazione, ma anche per i soggetti esonerati dalla compilazione di tale modulo, ovvero i soggetti la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege. Quando si applica l’imposta sostitutiva I casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ed è quindi necessario il versamento dell’imposta sostitutiva, sono riconducibili a due fattispecie: - detenzione delle cripto-attività presso intermediari non residenti; - detenzione delle cripto-attività mediante l’utilizzo di supporti fisici quali hard-disk e simili. Come si calcola l’imposta L’imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille del valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma presso la quale le stesse sono state acquistate e sono detenute, facendo riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Qualora queste vengano cedute, vendute o trasferite prima del 31 dicembre, l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di co-intestazione. Tuttavia, qualora per tali cripto-attività sia stata versata nello Stato estero dell’intermediario, a titolo definitivo un’imposta patrimoniale, questa genererà un credito d’imposta che sarà possibile utilizzare in deduzione dell’imposta sostitutiva dovuta in Italia e fino a concorrenza dell’ammontare di quest’ultima. L’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro se detenuta da soggetti diversi dalle persone fisiche. Come si versa l’imposta L’imposta sul valore delle cripto-attività va versata secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. Bisognerà quindi procedere al versamento, secondo le ordinarie previsioni, del saldo relativo all’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno è festivo), mentre entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre è sabato) dovrà essere versata la seconda o unica rata di acconto relativa all’anno 2024. I codici tributo da utilizzare per assolvere a tali scadenze sono i seguenti: - 1727 - Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; - 1728 - Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; - 1729 - Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il codice tributo 1727 può essere utilizzato anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Inoltre, qualora il debitore d’imposta volesse optare per il versamento rateale del saldo per l’anno 2023 o del primo acconto per l’anno 2024, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” dovrà essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Dubbi e criticità circa la rilevazione del valore al 31 dicembre L’Agenzia delle Entrate indica che, qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, bisognerà rilevare tale valore da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o, in alternativa, da siti che siano specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle cripto-valute. Qualora, inoltre, non sia possibile rilevare il valore nemmeno mediante siti specializzati, bisognerà fare riferimento al costo di acquisto. Per analizzare le possibili criticità relative alla rilevazione del valore delle cripto-attività al 31 dicembre di ogni anno, bisogna tenere in considerazione due caratteristiche del mercato crypto: - elevato numero di cripto-valute esistenti; - elevata volatilità dei valori delle cripto-valute. Ad oggi, tramite le varie piattaforme exchange (Binance, Crypto.com, Coinbase, etc.) è possibile acquistare innumerevoli tipologie di cripto-valute in maniera facile e veloce, tuttavia, per molte di queste non è semplice trovare un’analisi puntuale al 31 dicembre dei valori di mercato, spesso anzi non è possibile. Con riferimento, invece, all’elevata volatilità dei valori delle cripto-valute, è possibile che qualora, per le criticità di cui sopra, si faccia riferimento al costo di acquisto per determinare il valore delle cripto-attività alla fine dell’anno solare, questo possa essere significativamente superiore all’importo del valore che le cripto-attività potrebbero realmente avere al 31 dicembre. Tale considerazione, seppur di trascurabile entità in ottica di “piccoli investitori” assume una connotazione decisamente significativa se rapportata ai casi in cui i capitali immessi nel mercato crypto abbiano un valore considerevole. Alla luce delle ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e al fine di evitare un’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività non realmente proporzionale, l’utilizzatore di queste ultime dovrà adoperarsi sempre più per un monitoraggio puntuale del valore delle cripto-attività detenute, facendo attenzione a rilevare il valore di chiusura delle stesse al 31 dicembre.