Per l’imposta di soggiorno non è sufficiente il verbale redatto dalla polizia locale, poiché occorre anche la notifica dell’avviso di accertamento emesso dal Comune. A fornire questa precisazione è la Commissione tributaria provinciale di Brescia con la sentenza n. 285/2/2019 (presidente Vitali, relatore Seddio). IL FATTO La vicenda trae origine da un’ingiunzione di pagamento notificata da un Comune a un contribuente relativamente al recupero dell’imposta di soggiorno. Il provvedimento faceva riferimento a un verbale redatto dalla Polizia locale con il quale era stata accertata la presenza di due ospiti stranieri all’interno dell’immobile di proprietà del contribuente. Di conseguenza, secondo i verificatori, era dovuta l’imposta di soggiorno. L’interessato ha quindi presentato un’istanza di autotutela al sindaco chiedendo l’annullamento della pretesa. Ma il Comune, non accogliendo la richiesta, ha notificato l’ingiunzione di pagamento che è stata impugnata dinanzi al giudice tributario. Nel ricorso, il contribuente ha eccepito l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento in quanto non preceduta da alcun provvedimento e, in ogni caso, un vizio di motivazione della pretesa. Il Comune, nella propria costituzione in giudizio, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso perché proposto oltre i 60 giorni dalla consegna del verbale redatto dalla polizia locale. LA DECISIONE DELLA CTP BRESCIA La Ctp di Brescia ha innanzitutto rilevato che l’imposta di soggiorno è stata introdotta in attuazione del “federalismo fiscale”, consentendo ai Comuni di modularla secondo le proprie necessità nel rispetto dei principi di proporzionalità. La norma però non ha specificato le procedure per l’accertamento e la riscossione, con la conseguenza che, trattandosi di atti amministrativi, sono applicabili le ordinarie regole dei pubblici uffici. Nell’ordinamento tributario le attività di controllo e di accertamento sono distinte: la prima è per il riscontro dell’eventuale violazione; la seconda è la constatazione dell’irregolarità rilevata della quale va data notizia all’organo competente a liquidare le imposte dovute. Tale distinzione trova conferma anche nello Statuto dei diritti del contribuente che distingue la fase del controllo, prodromica e conoscitiva dei fatti, dalla fase valutativa delle prove raccolte e interpretativa della norma, che si conclude con l’emissione dell’avviso di accertamento. La motivazione del provvedimento finale, infatti, rappresenta lo strumento causale che lega i singoli atti che formano la sequenza del processo. Nel caso esaminato dalla Ctp, il processo verbale di constatazione redatto dalla polizia locale non poteva costituire anche l’accertamento, e ciò a prescindere dal nome attribuito al documento. I vigili urbani infatti non hanno poteri amministrativi di rappresentanza del Comune e pertanto occorreva un provvedimento emesso dall’ente adeguatamente motivato. La Ctp di Brescia ha così ritenuto l’avviso di ingiunzione illegittimo poiché non preceduto dall’atto di accertamento. La decisione è particolarmente interessante poiché afferma un principio verosimilmente applicabile non solo all’imposta di soggiorno, ma anche ad altri tributi e imposte locali.