Ctr Emilia Romagna - Sentenza n. 1467/2/2019 È illegittima la riqualificazione di un atto ai fini dell’imposta di registro effettuata attraverso il collegamento di due negozi separati, considerati come un’unica operazione complessa. Tale possibilità è infatti ormai esclusa dall’20 del Tur nella sua nuova formulazione che ha anche effetto retroattivo. A fornire questo principio è la Ctr dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 1467/2/2019 la quale risulta essere una delle prime pronunce successive alla nuova disciplina contenuta nella legge di bilancio 2019. IL FATTO Una Spa costituiva una Srl mediante conferimento di un ramo d’azienda, nel quale era ricompreso anche un immobile. Poi la Spa cedeva l’intera partecipazione nella neocostituita Srl ad altra società. Per entrambi gli atti veniva assolta l’imposta di registro nella misura fissa. L’Ufficio, collegando le due operazioni, contestava la realizzazione di un negozio complesso nel quale era identificabile un’unica causa reale: la cessione di ramo d’azienda con immobile. Notificava pertanto un avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte basandosi sulla formulazione dell’articolo 20 Dpr 131/86 allora vigente. L’atto veniva impugnato eccependo la violazione della norma appena citata ma il ricorso era rigettato dalla Ctp. In sede di appello si riproponeva la medesima doglianza e nelle more del giudizio si registravano due interventi del legislatore in materia. L’Agenzia si costituiva confermando la correttezza del proprio operato. LA DECISIONE DELLA CTR EMILIA ROMAGNA La Ctr ha accolto l’appello annullando l’atto originariamente impugnato. I giudici precisano che solo la precedente formulazione dell’articolo 20 Tur permetteva all’Ufficio di considerare più atti negoziali, riqualificando l’intera operazione. Con la legge di bilancio 2018 il contenuto della norma è stato modificato, eliminando la possibilità di collegamento tra i negozi, dovendo l’Ufficio limitarsi alla valutazione del singolo atto portato alla registrazione. Tale nuova interpretazione è stata poi rafforzata con l’ultima legge di bilancio, la quale ha chiarito, definendola interpretazione autentica, la natura e la portata del precedente intervento legislativo, che non aveva natura novativa. La sua efficacia è retroattiva e si applica a tutte le fattispecie ancora pendenti. Sulla base di tali elementi è stata dunque ritenuta illegittima la pretesa erariale e superata sia la tesi proposta dall’Ufficio, sia la stessa giurisprudenza della Cassazione precedente alla legge di bilancio 2019. La Suprema corte, infatti, inizialmente aveva riconosciuto il potere di collegamento e riqualificazione in capo all’Amministrazione, limitando poi tale possibilità solo per le fattispecie precedenti all’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo 20, in base alla ipotizzata non retroattività dell’attuale disciplina. In base all’intervento chiarificatore del legislatore, applicato dalla Ctr di Bologna, si dovrebbe ritenere superato anche il precedente orientamento di legittimità.