L’Agenzia delle Entrate ha emanato le risposte a interpello n. 317 e 322 del 25 luglio 2019 riguardanti l’imposta di bollo sui prodotti di credito al consumo regolati in conto corrente bancario. L’imposta di bollo sugli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti è dovuta in misura fissa su base annua, pari ad euro 34,20 per le persone fisiche e ad euro 100 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, è sostitutiva dell'imposta ordinaria dovuta sui contratti per operazioni e servizi finanziari, sugli assegni bancari, sulle fatture, ricevute, quietanze, estratti e sulle ricevute bancarie. Al riguardo, si fa presente che la risoluzione n. 160/E dell’11 novembre 2005, ha precisato, tra l’altro, che il legislatore ha concentrato il prelievo dell’imposta di bollo sullo specifico documento bancario, che è l’estratto del conto corrente di corrispondenza, esentando, nel contempo, tutti gli altri documenti richiamati, purché relativi a rapporti regolati mediante il menzionato conto corrente. L’assolvimento periodico dell’imposta di bollo sull’estratto di conto corrente bancario, dunque, sostituisce qualsiasi altra imposta di bollo dovuta sugli atti inerenti lo stesso, ivi compresi i contratti e tutti gli altri atti e documenti regolati in conto corrente bancario. Per i contratti di credito al consumo, stipulati con la clientela prima dell’apertura del conto corrente, l’effetto sostitutivo opererà a far data dal momento in cui le parti convengano, mediante la sottoscrizione del modulo per l’autorizzazione all’addebito in conto corrente, che il rapporto di credito al consumo sia regolato mediante il conto corrente bancario. Inoltre, al fine di stabilire l’inerenza tra il contratto di credito finalizzato ed il rapporto di conto corrente bancario, sarà dunque necessario che tale contratto di finanziamento relativo al credito al consumo preveda la condizione che la restituzione del finanziamento sia effettuata mediante il conto corrente bancario, acceso dal cliente presso il medesimo soggetto. La regolazione del rapporto in conto corrente trova la sua disciplina nell’articolo 1852 del codice civile, il quale prevede che qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito. In considerazione della particolare natura del credito finalizzato, si rileva che la disponibilità si realizza indirettamente a favore del cliente a seguito della sottoscrizione dell’apposita clausola del credito finalizzato, con cui la Banca viene delegata a versare, per conto e per nome del cliente, l’importo finanziato, direttamente al fornitore dei beni o servizi acquistati dal medesimo cliente. Alla luce di quanto precisato, si ritiene che l’imposta di bollo sostitutiva, dovuta per il rapporto di conto corrente bancario trovi applicazione per tutti i documenti emessi sin dalla data di sottoscrizione del contratto di credito finalizzato, che è inerente al rapporto di conto corrente già in essere.