Le nuove modalità d’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il cui ammontare è determinato direttamente dalle Entrate, semplificano la vita dei contribuenti, assicurando benefici effetti per l’Erario che incasserà il tributo il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, anziché entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio (termine che resta valido per gli altri atti, documenti e registri informatici utilizzati durante l’anno). Bollo per le e-fatture Per le fatture elettroniche emesse a partire dal primo gennaio, in seguito alle modifiche apportate all’articolo 6, comma 2 del Dm 17 giugno 2014 dal Dm del 28 dicembre scorso, l’importo da versare sarà comunicato direttamente nell’area riservata del soggetto passivo, il quale potrà eseguire il pagamento utilizzando l’F24 precompilato dall’Agenzia oppure servirsi dell’apposita funzionalità presente nell’area, con addebito su conto corrente bancario o postale. È immaginabile che, vista la tempistica di liquidazione e versamento, il calcolo sarà eseguito con procedure automatizzate, tenendo conto, come peraltro precisa la norma, dei dati presenti nelle fatture trasmesse allo Sdi e contenuti nella sezione «Dati generali», campo «Dati bollo», delle specifiche tecniche del formato Xml. Si ritiene pertanto che, in questa fase, non sarà eseguita alcuna indagine sulla correttezza di tali indicazioni né alcun incrocio con altre informazioni contenute nella fattura, per esempio, con quelle relative alla natura dell’operazione, analisi che potrebbe rivelarne il mancato assoggettamento a imposizione. Molti dei codici «Natura» dell’operazione, infatti, sono relativi a cessioni/prestazioni soggette a tale imposta (in quanto escluse da Iva), ma senza un compiuto esame del documento non è possibile stabilire se il tributo sia effettivamente dovuto (basti pensare che con il codice N3 sono individuate sia le “vere” cessioni all’esportazione, esenti da bollo, sia le cessioni/prestazioni nei confronti degli esportatori abituali che, invece, sono soggette a tale imposta). Esterometro e autofattura In ogni caso, l’intervento normativo avrebbe potuto rappresentare l’occasione per una complessiva rivisitazione della disciplina e per regolare alcune fattispecie. Per le operazioni nei confronti di soggetti esteri, per esempio, non è dovuta la compilazione dell’esterometro (punto 9.4 del provvedimento 89757/2018) se si trasmette allo Sdi il file della fattura, indicando nel campo «Codice destinatario» il codice convenzionale (XXXXXXX). Qualora si tratti di documenti soggetti a bollo (perché contengono l’addebito di una somma esclusa dalla base imponibile, in ipotesi), dovrebbe essere possibile considerare queste fatture come elettroniche ai fini del tributo, conteggiandole nella determinazione dell’ammontare da versare entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre. Considerato poi che anche le autofatture sono fatture in senso “tecnico”, le stesse conclusioni potrebbero valere nel caso dell’emissione di un’autofattura in presenza, per esempio, di un servizio da un soggetto extra-Ue (una prestazione esente, per esempio). Qui, occorrono due precisazioni: - la prima è che si possa evitare l’esterometro se s’invia allo Sdi l’autofattura Xml (non vedendosi motivi ostativi, la soluzione va avallata al più presto); - la seconda è che, in tal modo, il documento trasmesso rientri fra quelli rilevanti ai fini del calcolo del bollo. Le responsabilità A livello di sistema, inoltre, le regole non paiono allineate alle nuove modalità di documentazione delle operazioni. Una considerazione è relativa alle conseguenze del mancato versamento dell’imposta “liquidata” dalle Entrate. In quest’ipotesi, l’unico responsabile dovrebbe essere l’emittente della fattura elettronica, senza possibilità di chiamare in causa il destinatario del documento, come previsto, in via generale, dall’articolo 22 del Dpr 642/1972. Ma cosa succede, invece, se chi riceve il documento si accorge che, sulla fattura elettronica ricevuta, non è contenuta l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, nonostante la stessa risulti dovuta? La norma (ancora l’articolo 22, Dpr 642/72) non è stata modificata e dispone la solidarietà del destinatario della fattura, con possibilità di regolarizzazione entro 15 giorni dal ricevimento del documento al fine di sfuggire alle sanzioni previste (dal 100 al 500% del tributo). Siccome la procedura prevede la presentazione del documento da regolarizzare alle Entrate, la stessa non pare aggiornata alla disciplina della fattura elettronica. Una soluzione, tuttavia, non pare attuabile se non in via legislativa, magari prendendo spunto da quanto indicato (nelle risposte alle Faq) per l’integrazione delle fatture elettroniche in inversione contabile. Con l’occasione, potrebbero anche essere rivisti i termini per il pagamento del tributo da regolarizzazione, ammettendo il versamento entro il 20 del mese successivo al trimestre in cui è eseguita la sistemazione dell’errore, anziché nel ristretto termine di 15 giorni dalla ricezione del documento errato.