Assonime ha pubblicato la circolare n. 27 del 15 settembre 2021 dal titolo “Dogane e commercio internazionale: obblighi di due diligence in materia di importazione responsabile di minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio” con cui illustra il sistema unionale di obblighi in materia di dovere di diligenza (due diligence), istituito dal Regolamento (UE) n. 2017/821, che trova applicazione dal 1° gennaio 2021, per gli importatori dell’Unione di alcune materie prime (minerali e metalli, contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro) originarie di zone di conflitto o ad alto rischio. Lo scopo principale dell’imposizione di tali obblighi è quello di interrompere il nesso esistente tra lo sfruttamento illegale di materie prime e il finanziamento di gruppi armati, la corruzione e il riciclaggio di denaro, la violazione dei diritti umani nelle predette zone. Tale sistema unionale è basato principalmente sugli orientamenti che regolano la materia in ambito internazionale (in particolare, le Linee Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza nel settore dei minerali) ed è volto a favorire lo sviluppo di catene di approvvigionamento di materie prime improntate ai principi e ai valori della sostenibilità, responsabilità, trasparenza e resilienza. Due diligence Dal 1° gennaio 2021, gli importatori dell’Unione di alcune materie prime (minerali o metalli, contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro) originarie di zone di conflitto o ad alto rischio devono osservare gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2017/8211. L’obiettivo principale del regolamento è quello di evitare di contribuire al finanziamento di conflitti armati e alla violazione dei diritti umani attraverso lo sfruttamento illegale dei minerali, al fine di assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità nelle zone segnate da tali conflitti e violazioni. Il perseguimento dell’obiettivo può essere realizzato attraverso la diffusione, anche in ambito unionale, delle migliori prassi relative all’esercizio del dovere di diligenza al fine di favorire: - lo sviluppo di catene globali di approvvigionamento sicure, trasparenti e sostenibili, - l’importazione responsabile nell’Unione di determinati minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Due diligence in Italia Secondo lo studio di Assonime, il sistema di due diligence è destinato a produrre un impatto sulle imprese italiane di ampia e notevole portata. Ciò, in quanto si renderà necessario, per gli operatori, predisporre e attuare adeguati sistemi di gestione delle procedure aziendali e di analisi del rischio, rafforzando i presidi di monitoraggio e di controllo dei rapporti con i propri fornitori, acquirenti e partners commerciali, con un coinvolgimento attivo e responsabile del top management ed un aggiornamento dei sistemi informatici e di conservazione della documentazione, che potrà formare oggetto di controlli ex post dell’Autorità nazionale competente. Con la circolare Assonime illustra anche le disposizioni del D.Lgs. n. 13 del 2021, che ha recepito nel nostro ordinamento la disciplina in parola, regolando, in particolare, gli aspetti procedurali dei controlli ex post operati dall’Autorità nazionale competente e le relative misure correttive e sanzionatorie. In particolare, dopo un primo inquadramento generale relativo all’oggetto e all’ambito di applicazione della normativa unionale in esame, Assonime si sofferma sugli obblighi di due diligence previsti dagli artt. da 4 a 7 del Regolamento, che, in conformità con il c.d. Quadro in cinque fasi delineato dalle predette Linee Guida dell’OCSE9 comportano per gli importatori dell’Unione: - la predisposizione di sistemi di gestione efficaci, nonché l’adozione e la comunicazione ai fornitori e al pubblico della propria strategia in materia di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio; - l’individuazione e la valutazione dei rischi, effettivi o potenziali, nella catena di approvvigionamento; - la definizione di una strategia per prevenire o ridurre i rischi così individuati, mediante l’adozione e l’attuazione di un piano di gestione del rischio; - lo svolgimento di un audit da parte di soggetti terzi indipendenti sulle attività dell’impresa, nonché sui processi e sui sistemi da questa utilizzati per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento; - la comunicazione di informazioni pubbliche sulle strategie e sulle pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, volte a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle misure adottate. Il sistema normativo in esame si inserisce pienamente nel contesto di riferimento, unionale e internazionale, in cui si va delineando, da un lato, una crescente responsabilizzazione degli operatori e, dall’altro, una sempre più frequente tendenza a adottare pratiche di due diligence, al fine di promuovere catene di approvvigionamento improntate ai principi e ai valori della sostenibilità, responsabilità, trasparenza e resilienza. Tale orientamento trova, peraltro, conferma nelle strategie e negli obiettivi principali che l’Unione europea ha recentemente delineato in tema di sustainable corporate reporting, di politiche del commercio internazionale, di approvvigionamento delle materie prime critiche, di tutela dei diritti umani e dell’ambiente.