L’Agenzia delle Dogane ha reso nota la riduzione di costo applicata sul gasolio e sui GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento in impianti ubicati in determinate zone geografiche. Sul punto, con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.5.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 21.5.2019, il Consiglio ha autorizzato l’Italia a proseguire l’applicazione dell’agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche. Quindi in continuità con la precedente Decisione 2014/695/UE di pari natura che ha avuto efficacia fino al 31.12.2018, la nuova Decisione consente di utilizzare i prodotti agevolati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 così consolidando gli effetti generati dalle disposizioni recate dalle fonti giuridiche, primarie e secondarie di attuazione, dell’ordinamento nazionale. La misura in esame viene riconosciuta al nostro Paese al fine di alleviare gli elevati costi di riscaldamento sostenuti nelle zone interessate da condizioni climatiche particolarmente rigide o geograficamente svantaggiate per la difficoltà a procurarsi i combustibili. Ne consegue che resta immutato l’ambito applicativo del beneficio fiscale che è riservato agli impieghi di gasolio e di GPL come combustibili per il riscaldamento degli ambienti mediante impianti termici ricadenti esclusivamente nelle zone individuate quali aventi titolo.