L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo ha pubblicato una risposta a interpello n. 915-95/2024 riguardante l’agevolazione dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9. L’agevolazione dell’imposta al 2% è riconosciuta laddove: - l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività; - nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; - nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni. L’agevolazione può essere applicate laddove l’acquisto riguardi un immobile abitativo non censito nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Nell’ipotesi di un immobile accatastato in F4 in cui la natura abitativa verrebbe acquistata solo in data successiva al trasferimento allorquando saranno terminati i lavori di ristrutturazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ove ricorrano tutti gli ulteriori presupposti previsti dalla nota II bis all’articolo 1 della tariffa parte prima allegata al DPR 131 del 1986 il futuro acquirente potrà usufruire dell'agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Tale interpretazione è coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.