Agenzia delle Entrate - Risposta n. 464 del 4 novembre 2019 Con la risposta n. 464 del 4 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile in caso di donazione di beni immobili presenti nel territorio italiano a favore di residente all'estero. Il presupposto della territorialità dell'imposta sulle donazioni è disciplinato dal Testo unico sulle donazioni per cui l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero, e se alla data della donazione il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. Ne consegue che se il donante è residente in Italia l'imposta si applica a tutti gli atti liberali, compresi quelli che hanno ad oggetto beni non presenti nel territorio dello Stato, secondo la regola della worldwide taxation. Imposta di donazione In particolare, nel caso di donazione di immobili, troveranno applicazione le norme per cui l'imposta di donazione è determinata applicando le aliquote differenziate in funzione del grado di parentela esistente tra beneficiario e donante e tenendo conto delle relative franchigie. Imposta di registro L'atto di donazione sarà soggetto a registrazione secondo le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 relative alla registrazione in termine fisso. Imposte ipotecarie e catastali L'imposta non deve essere corrisposta per la registrazione di atti che contengono più disposizioni donative di valore inferiore alla franchigia e l'atto di donazione dovrà scontare l'imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell'immobile e l'imposta catastale, nella misura dell'1% del valore dell'immobile. Per le donazioni di beni immobili per i quali il donatario possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni prima casa, le imposte ipotecaria e catastale saranno corrisposte nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Ciò perché le agevolazioni prima casa sono fruibili anche dai cittadini italiani residenti all'estero se il donatario sia stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro e l'immobile è ubicato nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende oppure, nel caso in cui il donatario sia cittadino italiano emigrato all'estero e l'immobile ricevuto in donazione sia la "prima casa" posseduta dal donatario sul territorio italiano. In questi casi, non è necessario spostare la residenza entro 18 mesi nel comune in cui è situato l'immobile, come già chiarito con la circolare n. 19/E del 2001.