Con la sentenza n. 28583 depositata il 2 luglio 2019, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla possibilità di sottoporre, nel caso di reati tributari, a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente i beni della impresa fallita. I giudici confermano che non può essere adottata la misura cautelare sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento attribuisce al curatore il compito di gestire il patrimonio del fallito evitandone il depauperamento. IL FATTO L’amministratore di una Srl poi dichiarata fallita veniva indagato con altri per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 del D.lgs. n. 74/2000, per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 del D.lgs. n. 74/2000, nonché per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 del D.lgs. n. 74/2000. Su alcune somme di denaro nella disponibilità degli indagati, il G.I.P. disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, nonché nel caso questo si fosse rilevato impossibile da eseguire, disponeva il sequestro preventivo per equivalente su alcuni beni immobili e mobili registrati. In esecuzione del decreto era disposto anche il sequestro preventivo di alcune somme versate in deposito bancario, da altra Srl su un libretto vincolato all’ordine del giudice delegato della società fallita. Tutte le misure erano confermate dal tribunale del riesame. Avvero tali provvedimenti, la moglie dell’amministratore della Srl fallita, ricorreva per Cassazione, eccependo, in sintesi, l’illegittimità del sequestro preventivo sui conti correnti a lei intestati poiché su questi ultimi transitavano solo somme derivanti dalla propria attività lavorativa nonché sull’immobile di proprietà, poiché non era stata provata l’effettiva disponibilità dello stesso in capo all’amministratore. Il legale rappresentante della Srl depositante la somma sul libretto vincolato della società fallita, eccepiva che la somma non era stata acquisita all’attivo del fallimento ma era solo stata trattenuta in deposito dalla curatela, per tutelare le ragioni di entrambe le parti, dunque non poteva essere sottoposta a sequestro preventivo essendo di altro soggetto terzo, estraneo al reato, che non poteva perciò subire l’ablazione di somme di sua proprietà. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi proposti dagli indagati. I giudici di legittimità, richiamando anche alcune precedenti pronunce, hanno chiarito che con riferimento ai conti correnti era stato omesso di esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente che provava come le somme giacenti sul conto fossero nella esclusiva disponibilità della stessa. Dette somme provenivano da fonti di reddito lecite. Non era poi stata motivata la ragione della asserita disponibilità (a base del sequestro) in capo al legale rappresentate, dell’immobile formalmente intestato alla moglie. In merito all’altra questione, la Corte ha osservato che il Tribunale del riesame aveva omesso di indicare se il sequestro della somma fosse stato eseguito ai fini della confisca diretta del profitto o per equivalente. Infatti, laddove il vincolo avesse avuto ad oggetto il profitto del reato sarebbe stata consentita la prova della provenienza della somma da attività lecita del terzo estraneo al reato; ove invece il sequestro della somma fosse stato finalizzato alla confisca per equivalente, si sarebbe dovuto tenere conto della circostanza che il deposito della somma fosse avvenuto dopo il fallimento e prima del sequestro. Nella specie, il riesame non aveva preso in considerazione le censure della difesa sulla natura giuridica del deposito delle somme di denaro; si era limitato a valutare il diritto alla restituzione senza però rispondere al motivo di riesame proposto dalla difesa sulla proprietà delle somme. Queste ultime, infatti non erano confluite nella massa fallimentare ma risultavano in deposito in vista dell’avveramento di una condizione.