A fronte del lavoro reso dai dipendenti di domenica, il datore di lavoro non può imporre il godimento del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanale. In senso contrario, non è rilevante che, per effetto della programmazione trimestrale aziendale, i giorni di festività infrasettimanali ricadano nei giorni di apertura del punto vendita, perché viene leso, comunque, il diritto dei dipendenti di non lavorare nei giorni festivi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14904 del 28 maggio 2024. IL FATTO La Corte d'Appello di Milano accoglieva l'appello di una S.p.a. datrice di lavoro, in riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di tre dipendenti ad un giorno di riposo compensativo. I dipendenti in questione, che lavoravano a tempo pieno dal lunedì al sabato e con riposo settimanale coincidente normalmente con la domenica, avevano richiesto la fruizione di tale giornata dopo aver lavorato la domenica 4 dicembre 2016, dal momento che la società aveva consentito che gli stessi godessero del risposo compensativo nei giorni 7 dicembre e 8 dicembre, giorni festivi di apertura del punto vendita. La Corte territoriale, in particolare, riteneva legittima la decisione della società di collocare il riposo compensativo per la prestazione lavorativa della domenica nelle giornate festive del 7 e 8 dicembre, in cui il negozio era aperto, sulla base di quanto previsto dal contratto integrativo aziendale a cui rinviava il CCNL di riferimento. Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando preliminarmente che l'accordo aziendale richiamato dai giudici di merito nel caso in esame non conteneva una esplicita disciplina del riposo compensativo. Pertanto, il diritto al riposo compensativo, a fronte del lavoro svolto dai tre dipendenti nella giornata di domenica, trovava fondamento nelle disposizioni del DLgs n. 66 del 2003 e nel contratto collettivo nazionale, in nessun modo derogate dalla contrattazione aziendale. Sul tema delle festività nazionali il Collegio ha, inoltre, ribadito che la disciplina dettata dalla L n. 260 del 1949 è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline. Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo, è pieno con carattere generale e non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo. La rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori - indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali - di astenersi dalla prestazione. Ebbene, nel caso in esame, non solo non vi erano accordi individuali tra i lavoratori e la società aventi ad oggetto la rinuncia al riposo nelle citate festività ma neppure risultavano passaggi del contratto aziendale che deponessero espressamente in tal senso, emergendo, al contrario, che oggetto dell'accordo aziendale fosse unicamente il lavoro domenicale. Sulla base di tali presupposti i giudici di legittimità hanno concluso che la Corte d'appello, omettendo la doverosa separazione tra il diritto al riposo compensativo a fronte del lavoro domenicale e il diritto di non lavorare nei giorni festivi, oggetto rispettivamente del d.lgs. n. 66 del 2003 e della legge n. 260 del 1949, si era posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità nel momento in cui aveva negato il diritto del lavoratore di non lavorare nei giorni festivi (ritenendo usufruibile in quei giorni il riposo compensativo) in base non ad una rinuncia veicolata nelle forme previste, bensì unicamente per effetto della inesistenza di un divieto negli accordi integrativi.