Il redditometro non preclude al Fisco ulteriori indagini finanziarie sulla stessa annualità

L'Agenzia delle Entrate è legittimata ad emettere successivamente al primo avviso di accertamento sintetico un nuovo avviso integrativo per la stessa annualità e con l'indicazione dei nuovi elementi e della differenza tra la maggiore imposta emersa dalle indagini bancarie e quella risultante dall'applicazione del redditometro

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