Nella giornata del 27 marzo 2019, il Senato ha definitivamente approvato il testo di conversione in legge del decreto che ha introdotto nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza, recependo le novità introdotte dalla Camera dei deputati. Il testo emendato, pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, costituisce dunque il via libera definitivo all’adozione della nuova misura unica di contrasto alla povertà, in vigore dal prossimo 1° aprile, per un importo che va da 480 a 9.360 euro annui. Il testo di legge ha anche confermato gli incentivi contributivi introdotti in favore delle aziende che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza e per chi decide di avviare un’attività di lavoro autonomo. Il reddito di cittadinanza è una misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Sia la domanda per il reddito di cittadinanza che quello per la pensione di cittadinanza possono essere presentate anche presso i Patronati. Per semplificare il recepimento delle novità introdotte, il testo approvato prevede un periodo transitorio, della durata di 6 mesi, durante il quale chi ha già fatto domanda potrà integrare la documentazione fornita sulla base delle novità previste dal legislatore. Regole e requisiti Anche chi ha un lavoro, che però garantisce un reddito troppo basso, può sottoscrivere il patto per il lavoro previsto nel programma del reddito di cittadinanza: si considerano infatti in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. I componenti dei nuclei familiari beneficiari sono convocati entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc: a) assenza di occupazione da non più di due anni; b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno; c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Tramite l’apposita piattaforma digitale sono resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di riferimento e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. I soggetti che non abbiano già provveduto a presentare la dichiarazione di immediata disponibilità, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati. Nel caso in cui l'operatore del Centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, sempre attraverso la piattaforma digitale, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale. La legge prevede l’innalzamento dell’importo utile a definire la congruità dell’offerta di lavoro, che dovrà essere pari ad almeno 858 euro. E’ prevista inoltre la possibilità che le ore obbligatorie di lavori di pubblica utilità nei Comuni per i beneficiari di il Reddito di cittadinanza possano raddoppiare, passando da 8 a un massimo di 16, ma solo previo accordo tra le parti. Le convocazioni dei beneficiari del Reddito ai Centri per l'impiego o da parte dei Comuni possono arrivare anche via sms e posta elettronica. La pensione di cittadinanza potrà essere ritirata alle Poste o in banca anche in contanti e non necessariamente essere caricata sulla card del reddito. Famiglie con disabili Il testo emendato facilita l'accesso alla pensione di cittadinanza per i nuclei familiari in cui uno o più componenti, pur avendo età inferiore ai 67 anni, versino in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. I requisiti patrimoniali sono stati resi più flessibili, grazie all'innalzamento della soglia del patrimonio finanziario da 5.000 a 7.500 euro per ciascun componente con disabilità e un contributo maggiore, con l'aumento del massimale della scala di equivalenza sino ad un massimo di 2,2. I componenti del nucleo familiare con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge. E’ inoltre previsto che la distanza per definire un'offerta congrua scenda: - da 250 a 100 km per le famiglie con disabili; - da tutto il territorio nazionale ad un massimo di 250 km dalla residenza del beneficiario per i primi due anni per chi ha figli minori, anche nel caso della terza offerta. Preclusioni Il reddito di cittadinanza non può essere erogato, seppure in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge nei confronti delle persone sottoposte a misura cautelare, ai condannati anche con sentenza non definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti, per reati gravi come terrorismo e mafia e ai latitanti. L'erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti che costituiscono condizione di preclusione per l’accesso al beneficio. I provvedimenti di sospensione, adottati con effetto non retroattivo, dal sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. Inoltre è stato previsto che le risorse recuperate a seguito della sospensione vadano al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e della criminalità organizzata. Potenziamento delle attività di controllo E’ previsto l’incremento, nella misura di 100 unità, del personale in forza all'Ispettorato nazionale del lavoro e della Guardia di Finanza e l'assunzione di 65 Carabinieri per rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare. La legge prevede inoltre un piano triennale straordinario di assunzione di altri 3.000 navigator per il potenziamento dei Centri per l'impiego, a partire dal 2020. A tal fine sono stati stanziati 340 milioni. Già la legge di bilancio 2019 aveva provveduto allo stanziamento di risorse sufficienti per assumere direttamente dalle Regioni altri 4.000 navigator. Con un altro emendamento, sono stati prorogati i termini per la modifica dello statuto ANPAL e la nomina del Direttore Generale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, di durata triennale. Sgravi datori di lavoro I datori di lavoro che non sono in regola con le regole previste dalla legge n. 68/99 in materia di collocamento dei disabili, non potranno godere dell'incentivo riconosciuto a chi assume un beneficiario del reddito, a meno che lo stesso lavoratore assunto rientra tra le liste dei lavoratori disabili. Il datore di lavoro che assume un percettore del Reddito di cittadinanza e poi lo licenzia nell’arco dei successivi 36 mesi, sarà obbligato a restituire l'incentivo di cui ha fruito, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa. In caso di dimissioni volontarie di un beneficiario, perde il beneficio solo quella persona e non tutti i componenti del nucleo familiare. Ai datori di lavoro che impiegano, in modo irregolare, beneficiari del Reddito di cittadinanza è irrogata la relativa sanzione con un ulteriore aumento del 20%. E’ prevista la revoca del reddito anche ai beneficiari di un contratto co.co.co per il quale non siano state inviate le comunicazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro. Sanzioni a CAF e professionisti CAF e professionisti che appongono un visto di conformità infedele su un modello 730 dovranno pagare una somma pari al 30% della maggiore imposta dovuta dal contribuente, a meno che il visto infedele non derivi dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La sanzione scende al 5% se i dati rettificati vengono inviati all’Agenzia delle Entrate prima che la violazione sia contestata. Certificazione situazione patrimoniale per gli stranieri Per accedere al Reddito di cittadinanza, gli stranieri extra UE dovranno "produrre apposita certificazione" in riferimento alla situazione patrimoniale del nucleo "rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana". Sono esclusi dagli obblighi coloro che provengono da Stati non appartenenti all'Ue aventi lo status di rifugiato politico o da Stati non appartenenti all'Ue nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le necessarie certificazioni. Nel passaggio alla Camera è stato previsto inoltre che tra i requisiti patrimoniali per la presentazione delle richieste del Reddito entrino anche le case possedute all'estero. Non potrà essere quindi fatta domanda per il Reddito se si ha un immobile di proprietà di valore superiore a 30 mila euro, anche se situato è all'estero.