
Il fisco «pesa» le liti tributarie per decidere quando fermarsi e quando andare avanti. Un vero e proprio rating ottenuto grazie a un sistema che calcola la sostenibilità della controversia sulla base soprattutto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. E c’è poi tutta una serie di casi in cui le Entrate indicano già agli uffici territoriali di fare un passo indietro. Dagli accertamenti sugli studi di settore in cui non è stato effettuato il contraddittorio preventivo con il contribuente al disconoscimento dei costi black list non indicati separatamente in Unico per i periodi d’imposta precedenti al 2007. Dal rifiuto del rimborso Irap ad agenti di commercio, promotori finanziari e medici convenzionati con il Ssn senza autonoma organizzazione, al recupero delle imposte sulle disposizioni patrimoniali ai figli in seguito ad accordi di separazione e divorzio.
Sono alcuni dei casi in cui gli uffici sono chiamati a non proseguire la controversia. «Le direttive di abbandono sono ormai numerosissime – spiega Vincenzo Busa, direttore affari legali e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate – perché l’obiettivo programmato di migliorare l’indice di vittoria in giudizio rende necessaria una sistematica ricognizione delle questioni da non sostenere in giudizio».
Inoltre «la difformità delle pronunce non aiuta a migliorare il rapporto con il contribuente – continua Busa – e crea ostacoli alla individuazione di efficaci strategie processuali mentre la gestione del contenzioso è resa problematica anche da pronunce non in linea con il dettato della Cassazione». Ed è proprio la Suprema corte a rappresentare il faro per la navigazione in un tema caldissimo per imprese e professionisti come l’abuso del diritto, su cui la mancata approvazione della delega fiscale non ha consentito di arrivare a una regolamentazione: «Le direttive impartite agli uffici e le conseguenti strategie di difesa – sottolinea il direttore – sono strettamente allineate alla giurisprudenza della Cassazione».
Più in generale, la strategia seguita sembra dare risultati soddisfacenti in termini di vittoria davanti ai giudici. «Fatto pari a 100 il totale degli esiti favorevoli e sfavorevoli (al netto, quindi, delle altre pronunce), le decisioni favorevoli alle Entrate superano quelle a favore del contribuente in primo grado dell’8,2 % (54,1 contro 45,9), in secondo grado del 6% (53 contro 47) e in Cassazione del 42% (71 contro 29). Se poi includiamo tra le decisioni favorevoli anche quelle “parziali”, che confermano comunque la proficuità dell’atto impugnato, le decisioni favorevoli all’Agenzia superano quelle a favore del contribuente in primo grado del 20,8 % (60,4 contro 39,6) e in secondo grado del 17% (58,5 contro 41,5). L’indice di vittoria migliora, infine, ulteriormente se tra le decisioni favorevoli si includono i provvedimenti di estinzione (altri esiti) emessi in primo grado, che in tanti casi confermano la validità dell’atto». Alla fine dei conti, poi, la gestione del contenzioso è finalizzata a salvaguardare gli atti di recupero dell’evasione fiscale dei contribuenti. Un fronte su cui l’amministrazione finanziaria intravede segnali incoraggianti anche quando in gioco ci sono cifre elevate: «Dato che le controversie di valore non superiore a 20mila euro rappresentano meno del 5% del valore complessivo del contenzioso – prosegue il direttore – credo che la proficuità di gestione delle controversie più importanti si possa desumere dall’indice di vittoria per valore calcolato sulle pronunce definitive: nel 2012, per ogni 100 euro in contestazione, l’Agenzia se ne è definitivamente aggiudicati 70».
Resta, però, un problema di fondo: il ricorso al contenzioso ancora elevato. È vero che nel 2012 i ricorsi contro le Entrate si sono ridotti di quasi il 30% rispetto all’anno precedente ma nel complesso sono stati oltre 115mila e la pendenza di Ctp e Ctr (per le istanze contro tutti gli enti impositori e quindi non solo l’Agenzia) sfiora i 730mila fascicoli. La contrazione delle liti in ingresso, comunque, si spiega sia con il contributo unificato sia con il reclamo obbligatorio contro gli atti emessi dalle Entrate fino a 20mila euro di valore e notificati dal 2 aprile 2012. La mediazione (che ha permesso di evitare già 15mila liti lo scorso anno) è strumento su cui il fisco punta: «Istituzionalizza l’autotutela offrendo possibilità al contribuente – conclude Busa – di avere entro 90 giorni una risposta scritta e motivata alle sue richieste di annullamento dell’atto. Grazie alla mediazione l’autotutela da discrezionale diventa obbligatoria».
- Recupero delle quote di ammortamento e dell’Iva detratta con riferimento a operazioni di lease back;
- Disconoscimento dell’esenzione Iva per le prestazioni fisiokinesoterapiche, massoterapiche e fisioterapiche;
- Applicazione dell’aliquota Iva del 10% a tutti i contratti di scrittura connessi con spettacoli teatrali;
- Atti impositivi emessi nel termine decennale anziché triennale per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per beneficiare delle agevolazioni fiscali “prima casa”;
- Assoggettabilità a Iva delle prestazioni d’opera derivanti dal contratto di associazione in partecipazione con riferimento ad operazioni effettuate prima dell’introduzione dell’articolo 5, comma 2-bis, del Dl 282/2002;
- Diniego dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina quando il contribuente ha esibito in ritardo il certificato per un fatto non derivante dalla sua negligenza;
- Disconoscimento del credito di imposta (previsto dall’articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 448/1998) al soggetto che è contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o a energia geotermica e utente finale;
- Imponibilità ai fini Iva delle prestazioni di medicina legale rese fino all’anno di imposta 2004;
- Avvisi di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali notificati oltre il termine di tre anni dalla data di consegna all’ufficio della ricevuta dell’istanza di attribuzione della rendita catastale;
- Diniego rimborsi per l’applicazione di aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all’esodo volontario in base a una differenza di età tra uomini e donne;
- Avvisi di liquidazione per il recupero dell’agevolazione “prima casa” se il trasferimento della residenza avviene entro 18 mesi dall’acquisto quando alla data del 1° gennaio 2001 era ancora pendente il termine annuale previsto in precedenza;
- Assoggettabilità a Iva dei bonus qualitativi erogati ai concessionari di autoveicoli;
- Atti impositivi sull’applicazione di più imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale in presenza di un unico negozio, soggetto a Iva, che riguarda un fabbricato abitativo e più pertinenze;
- Disconoscimento principio del favor rei (articolo 3, comma 3, del Dl 12/2002) in tema di sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari;
- Diniego agevolazione in materia di imposta di registro e ipotecaria per l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali a causa della mancata realizzazione di interventi di forestazione;
- Disconoscimento per i periodi di imposta precedenti al 2007 della deducibilità dei costi black list in assenza di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi;
- Rettifica, ai fini Iva, del corrispettivo di un atto di compravendita di un immobile e relative pertinenze esclusivamente sulla base del valore Omi;
- Avvisi di accertamento emessi sulla base di studi di settore senza lo svolgimento del preventivo contraddittorio;
- Applicazione di più imposte fisse di registro, in luogo di una sola, qualora nel medesimo atto siano contenute più disposizioni che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
- Indetraibilità dell’Iva assolta per lavori di manutenzione e ristrutturazione eseguiti su immobili a destinazione abitativa, adibiti tuttavia ad attività di agriturismo;
- Diniego rimborso tardivamente richiesto a fronte della deduzione dei costi oggetto di recupero per mancato rispetto del principio di competenza;