L'Amministrazione finanziaria non può reiterare la pretesa impositiva avanzata con precedenti atti annullati dal giudice tributario e per i quali è pendente il relativo giudizio di legittimità. Per il rispetto dei diritti del contribuente e dei principi del contraddittorio processuale, l’adozione di un successivo provvedimento deve essere preceduto dall’annullamento del precedente atto. La contemporanea presenza di più atti impugnati contenenti la stessa identica pretesa tributaria è lesiva del principio della doppia imposizione, che vieta che la stessa imposta sia applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto. Al fisco, però, non è impedito rinnovare l’atto impositivo annullato dal giudice a patto che non sia violato il giudicato e non siano decorsi i termini di decadenza del potere accertativo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27093 del 23 ottobre 2019. IL FATTO La vicenda fa seguito all’impugnazione di avvisi di rettifica con cui veniva richiesto il pagamento di maggiori dazi doganali. A seguito della conferma dell’illegittimità dei provvedimenti, basata sul fatto dell’incompetenza territoriale dell’ufficio impositore, quest’ultimo incardinava il giudizio di legittimità nelle more del quale l’agenzia delle Dogane competente emetteva nuovi avvisi. Avverso tali atti, quindi, si instaurava un nuovo contenzioso in relazione al quale la Ctr Lombardia confermava l’illegittimità della pretesa in quanto i precedenti avvisi impugnati rappresentavano una duplicazione di quelli già oggetto di giudizio pendente i quali erano da considerarsi ancora efficaci. Contro questa decisione le Dogane hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l’altro, la sussistenza del potere dell’Amministrazione di reiterare la pretesa impositiva senza che ciò violasse il divieto di doppia imposizione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici di legittimità, innanzitutto, ricordano che si ha la violazione di legge in materia di doppia imposizione ogni qual volta che la stessa imposta viene applicata più volte sulla base del medesimo presupposto, anche nei confronti di soggetti diversi. Proprio per questi motivi, seppur è consentito all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rinnovazione dell’atto impositivo, questo deve avvenire previo annullamento in autotutela del precedente atto e alla contemporanea presenza di tre circostanze. Che l’ufficio non sia decaduto dal potere di accertamento, che non vi sia stato un giudicato sul rapporto tributario e che l’atto rimosso contenga una causa di nullità formale. Soltanto operando in questo modo l’ufficio renderà chiaro al contribuente che la pretesa impositiva trova fondamento esclusivamente nel successivo atto. Diversamente, la perseveranza di ritenere legittimità la pretesa in relazione alla quale pende il giudizio e, in assenza di un formale provvedimento di annullamento, non possono che integrare i presupposti per ritenere sussistente una doppia imposizione.