Il curatore fallimentare è legittimato a impugnare il provvedimento di confisca disposto prima della dichiarazione di fallimento della società. A fornire questo importante principio è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 50430 del 13 dicembre 2019 che applica il recentissimo orientamento enunciato dalle Sezioni unite (sentenza 45936/2019). Sulla questione erano già in passato intervenute le Sezioni unite penali giungendo a conclusioni differenti. La vicenda affrontata dai giudici attiene la legittimazione del curatore fallimentare a chiedere la revoca del provvedimento di confisca sui beni della società a seguito di patteggiamento da parte di alcuni imputati per reati tributari. La sentenza ha rilevato che sull’argomento sono recentemente intervenute le Sezioni unite. Secondo quest’ultime sussiste la legittimazione del curatore fallimentare a richiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca, nonché a impugnare in sede cautelare i provvedimenti relativi ove il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore, infatti, è incaricato dell’amministrazione della massa attiva nell’interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale che risultano titolari di diritti alla sua conservazione nella prospettiva della migliore soddisfazione dei propri crediti. La dichiarazione di fallimento non determina una successione a titolo particolare della curatela nei diritti del fallito, ma solo uno spossessamento attenuato, in virtù del quale sia la proprietà, sia la disponibilità in misura temperata, rimangono in capo al debitore, garantendo un’ampia capacità di amministrazione alla curatela. Quest’ultima rappresenta sicuramente un soggetto avente diritto alla restituzione delle cose sequestrate. La curatela, infatti, ha un’effettiva disponibilità dei beni garantita e tutelata dall’ordinamento, oltre a una detenzione qualificata che legittima sia l’impugnazione delle misure cautelari sia la restituzione dei beni, in quanto unico soggetto destinatario delle funzioni di rappresentanza del fallimento e di amministrazione del relativo patrimonio. Per completezza occorre ricordare che, in passato, le Sezioni unite erano giunte a conclusioni differenti. Nell’occasione (sentenza Uniland) i giudici rilevarono che il curatore del fallimento è certamente un soggetto terzo rispetto al procedimento di sequestro/confisca dei beni appartenuti alla società fallita, ma, in sede di impugnazione, non può agire in rappresentanza dei creditori. Egli, infatti, è gravato da una funzione pubblica, di carattere prevalentemente gestionale, che affianca il giudice delegato al fallimento e il tribunale per consentire il perseguimento degli obiettivi, già indicati nella procedura concorsuale. Per tali ragioni non è titolare di alcun diritto sui beni anche in virtù delle mansioni attribuite. Ora, con la conferma del contrario orientamento, la vicenda dovrebbe essere definitivamente chiarita e la curatela fallimentare legittimata a impugnare sequestri e confische anche antecedenti al fallimento.