Con il Pronto Ordini n. 6/2019, il CNDCEC precisa che il professionista iscritto all’Albo dei commercialisti può esercitare l'attività di agente sportivo senza necessità di sostenere l'esame ivi previsto né iscriversi nell'apposito registro. Chi è l’agente sportivo In tema di svolgimento della professione di procuratore sportivo, è stata individuata un'unica figura di agente sportivo qualificato - previa abilitazione e conseguente iscrizione in apposito Registro nazionale istituito presso il CONI - ad operare trasversalmente nell'ambito del professionismo sportivo di tutte le Federazioni. Questi viene ora definito come “il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica”. È quindi colui che rappresenta l'atleta/società sportiva e svolge, a seguito di incarico, attività finalizzata a: - conclusione, risoluzione, ossia scioglimento, o rinnovo di contratto di prestazione sportiva professionistica; - conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; - tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Come svolgere l’attività Per svolgere l'attività di agente sportivo, è prevista l'obbligatoria iscrizione nel registro nazionale tenuto dal CONI; requisiti di accesso sono il possesso di un diploma di scuola superiore e il superamento di un apposito esame di abilitazione. La legge fa, tuttavia, salve le competenze professionali riconosciute per legge, con riferimento ai professionisti regolarmente iscritti ad un ordine professionale che annoveri tra le attività oggetto della professione, quella - specifica - di consulenza e assistenza contrattuale. Via libera al commercialista Poiché tale attività rientra tra quelle che formano tipicamente oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, il CNDCEC conclude che l'iscrizione nell'Albo professionale legittima di per sé l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza contrattuale nei confronti degli sportivi e/o delle società sportive aventi ad oggetto: - la conclusione, risoluzione, ossia scioglimento, o rinnovo di contratto di prestazione sportiva professionistica, - la conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica, - il tesseramento presso una federazione sportiva professionistica, senza necessità, per l'iscritto in tale Albo, di sostenere l'apposito esame di abilitazione né di iscriversi nel registro nazionale tenuto dal CONI.