In caso di imputazione di bancarotta l'imputato può fare valere dei comportamenti per cui l'imputazione viene meno. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9395 del 10 marzo 2020, ha precisato che il contribuente aveva prodotto documenti su supporti informatici. Sul punto i giudici hanno chiarito che i documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. In tema di scriminante dello stato di necessità, invero, la Corte in passato ha escluso l'applicazione dell'articolo 54 cp alle situazioni di volontaria sottoposizione alla situazione di pericolo e, con specifico riferimento al reato di bancarotta, anche il supremo consesso, nella sua più autorevole composizione, ha statuito come la scriminante dello stato di necessità non sussista nel caso in cui i soci amministratori effettuino i pagamenti nei confronti di taluni creditori, che sappiano essere membri di un'organizzazione criminale di stampo mafioso e da cui temano ritorsioni violente per il mancato soddisfacimento delle loro pretese, qualora essi abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l'impresa, rivolgendosi agli stessi. Nel caso in esame – si legge nella decisione – il ricorrente ha prospettato e documentato di essere rimasto vittima di estorsione aggravata dal metodo mafioso, reato che, diversamente dall'usura esclude strutturalmente la volontaria sottoposizione al pericolo della persona offesa.