Con la risposta a interpello n. 57 del 15 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alla tassazione o meno in Italia dei dividendi corrisposti da una società controllata italiana nei confronti della controllante-holding svizzera. IL QUESITO Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria concerne per l’appunto una società Beta, con sede in Svizzera (e priva di una stabile organizzazione in Italia), che detiene una partecipazione totalitaria nel capitale della società Alfa, con sede in Italia. Beta aveva in passato beneficiato dello status di holding all’interno della Confederazione elvetica, il quale prevedeva che l’assoggettamento dei redditi unicamente alle imposte federali e senza l’applicazione di imposte cantonali e municipali. A partire dal periodo 2017 la società Beta aveva rinunciato alla predetta agevolazione prevista a favore delle holding svizzere e pertanto i redditi percepiti venivano regolarmente assoggettati alle imposte cantonali, municipali, federali. Ciò detto, nel corso del 2019 la controllata Alfa procederà con la distribuzione di dividendi a favore della società Beta. I dividendi verranno assoggettati ad imposizione in Svizzera in base al criterio di “cassa” (quindi secondo le regole dell’anno di distribuzione, come previsto dal regime ordinario). Sono stati richiesti chiarimenti all’Amministrazione finanziaria in merito al trattamento fiscale, in Italia, dei dividendi che la controllata italiana distribuisce alla controllante svizzera: sono assoggettati a tassazione anche in Italia oppure sono esenti da ritenuta? LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate, a seguito di attenta analisi del caso, ha precisato che i dividendi corrisposti alla holding elvetica non sono assoggettati a tassazione anche in Italia (conseguentemente sui medesimi non deve essere applicata alcuna ritenuta). Trova piena applicazione, nel caso di specie, quanto stabilito dall’art. 15 dell’Accordo CE – Svizzera del 26 ottobre 2004 (articolo 9 a seguito del Protocollo di modifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 19 dicembre 2015), il quale per l’appunto prevede che “i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine” allorché sussistano tutte le condizioni previste dall’Accordo stesso. In particolare ha rivestito una fondamentale importanza, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal suddetto Accordo, il fatto che la holding elvetica abbia precedentemente rinunciato all’agevolazione relativa alla non applicazione delle imposte cantonali e municipali prevista dalla legge della Confederazione elvetica. Costituisce infatti condizione necessaria, per beneficiare della non imponibilità dei proventi nello Stato d’origine prevista dall’Accordo CE – Svizzera, il non godimento di regimi agevolativi consistenti nell'esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta(federale, cantonale e municipale).