Sia i contributi in conto capitale, compresi quelli in conto impianti che ne costituiscono una sottospecie, sia i contributi in conto esercizio, anche nella forma di finanziamenti a fondo perduto, poiché tendono a integrare ricavi o a ridurre costi e oneri della gestione dell’impresa, concorrono tutti alla formazione del reddito imponibile e, pertanto, devono essere iscritti tra i componenti positivi del conto economico e non nello stato patrimoniale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7950 del 21 marzo 2019. Con tale pronuncia è stato ribadito, innanzitutto, che sono contributi in conto capitale quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che quest’ultimo sia tenuto a uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti - sottospecie di quelli in conto capitale - i contributi, sia sotto forma di denaro che di crediti d’imposta, destinati all’acquisto specifico di beni strumentali ( Cassazione 13734/2016, 23555/2015). I contributi in conto impianti, in particolare, poiché sono correlati ai costi relativi all’acquisto di specifici beni strumentali ammortizzabili, seguono il criterio di competenza. Essi concorrono alla formazione del reddito in base all’ammortamento dei beni cui si riferiscono, secondo i criteri civilistici che ne determinano l’imputazione a conto economico (Oic 16). Pertanto, con un primo metodo di contabilizzazione, il contributo partecipa alla formazione dell’utile attraverso le minori quote di ammortamento calcolate sul costo di acquisto del cespite al netto del contributo; con un secondo metodo, il contributo, imputato a conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi” (voce A5) per l’intero ammontare riconosciuto, viene rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione in bilancio di risconti passivi; in sostanza, i maggiori ammortamenti, calcolati sul costo lordo del cespite, vengono “compensati” dalle rispettive quote di contributo di competenza di ciascun esercizio (risoluzione 2/E del 2010; 100/E del 2002; Norma di comportamento Adc 155). Diversamente, come evidenziato anche nella sentenza qui commentata, i contributi in conto capitale che non presentino il predetto collegamento con l’acquisto di beni strumentali ammortizzabili, in quanto relativi a beni non ammortizzabili ovvero a interventi su cespiti già ammortizzati, costituiscono fiscalmente delle sopravvenienze attive ex articolo 88, comma 3, lett. b), del Tuir e sono quindi tassati per cassa (Cassazione 781/2011). Infine, i contributi in conto esercizio sono destinati a integrare i ricavi d’esercizio (ad esempio, integrazioni dei prezzi dei servizi dei trasporti pubblici, stabilite per finalità sociali), oppure a ridurre i costi d’esercizio (ad esempio, riduzione dei costi delle materie prime finalizzata a mantenere il costo di acquisto dei beni superiore a quello internazionale, sovvenzionando, in tal modo, il relativo settore di attività); essi, secondo il principio Oic 12, vanno iscritti nella sottosezione A5 del Conto economico (talune leggi, tuttavia, ne hanno talvolta escluso la rilevanza fiscale).