I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di cui all’art. 70-ter, D.P.R. n. 633/1972, possono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, chiamato appunto Gruppo IVA. Gruppo IVA: costituzione in via telematica mediante il modello AGI/1 Il rappresentante del Gruppo esercita l’opzione presentando telematicamente il modello AGI/1 che andrà anche utilizzato per comunicare: - le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis del decreto IVA; - l’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo; - il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo; - la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione; - la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 1); - la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4). Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, deve essere presentato dal Gruppo IVA utilizzando appunti i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, la sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, utilizzando l’applicazione web resa disponibile sul sito dell’Agenzia, nell’area autenticata. A seguito della presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA. Se la dichiarazione di opzione è stata presentata ma il Gruppo IVA non ha ancora efficacia, è possibile inviare una dichiarazione sostitutiva di opzione, nel caso in cui si abbia la necessità di integrare, correggere o cancellare i dati precedentemente trasmessi. I dati riportati nella dichiarazione sostitutiva vanno a sostituire totalmente quelli precedentemente registrati; restano invece valide sia la partita IVA già attribuita al Gruppo sia la data di efficacia del Gruppo. Attenzione Anche nel periodo di efficacia dell’opzione, le variazioni riguardanti le partite IVA dei soggetti partecipanti devono essere comunicate con la prevista modulistica anagrafica: - modello AA7 - domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA di soggetti diversi dalle persone fisiche; - modello AA9 - dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA per imprese individuali e lavoratori autonomi. Questi modelli vanno sempre compilati indicando la partita IVA dei singoli partecipanti. Quando va presentato il modello AGI/1 I termini per la presentazione variano in base al tipo di dichiarazione presentata. Attenzione, però: - se l’opzione o la revoca è esercitata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’effetto decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo; - se l’opzione o la revoca è esercitata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l’effetto decorrerà dal 2° gennaio dell’anno successivo. Un esempio Se il 12 marzo 2024 è stata presentata telematicamente l’opzione per la costituzione del gruppo IVA, questo avrà effetto dal 1° gennaio 2025. Invece, se l’opzione viene esercitata il 22 novembre, il Gruppo IVA sarà efficace dal 1° gennaio 2026. Per quanto invece concerne le opzioni contabili (articoli 36 e 36-bis), il modello può essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo. Inclusione e subentro In caso di ingresso di soggetti passivi precedentemente esclusi dal Gruppo, il modello deve essere presentato entro il 90° giorno successivo a quello in cui si sono instaurati i vincoli di cui all’art. 70-ter e art. 70-quater, comma 5, D.P.R. 633/1972. In caso di cessazione dalla partecipazione al Gruppo da parte di uno o più soggetti partecipanti, il modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento. Qualora invece si verifichi il subentro di un nuovo rappresentante, la sostituzione deve essere comunicata entro 30 giorni. Se invece è variata la denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, il modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento. In caso di cessazione del Gruppo a seguito del venir meno della pluralità dei soggetti partecipanti, il modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento. Si può presentare una dichiarazione sostitutiva di opzione? Una dichiarazione sostitutiva può essere presentata per integrare, correggere o cancellare i dati precedentemente trasmessi, se l'opzione stessa non ha ancora efficacia, quindi: - fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della prima dichiarazione, se quest’ultima è stata presentata entro il 30 settembre; - fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della prima dichiarazione, se quest’ultima è stata presentata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre. Restano valide sia la partita IVA già attribuita al Gruppo sia la data di efficacia del Gruppo.