L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 194 del 17 giugno 2019 in tema di costituzione del Gruppo Iva. La normativa dispone che possono divenire un gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Con riferimento al vincolo finanziario si prevede che si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando: - tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; - detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. Al riguardo, si ritiene che il riferimento al “medesimo soggetto” senza alcun espresso riferimento nella disposizione normativa alla soggettività passiva IVA dello stesso o alla sua natura non sia di ostacolo a che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo IVA possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario. In tal caso quindi il gruppo IVA sarà formato dalle società direttamente o indirettamente controllate dalla persona fisica, che resterà esclusa dal perimetro di consolidamento.