Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 84 Entrerà in vigore il 14 agosto 2020 il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 84 di attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020. Disciplina sanzionatoria Il decreto ha ampliato, in particolare, la disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni delle norme nazionali in materia di impegno a lungo termine degli azionisti, in modo da reprimere anche le violazioni di particolari obblighi a carico degli intermediari. Gli interventi hanno avuto i seguenti effetti: - è aumentato da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo della pena prevista per specifiche fattispecie e conseguentemente sono stati eliminati i criteri di commisurazione della pena legati al requisito del fatturato e del vantaggio ottenuto dall’autore della violazione; - è stato imposto all’intermediario l’obbligo di registrare, per ciascun titolare del conto, gli strumenti finanziari di sua pertinenza, il loro trasferimento, i diritti esercitati e i vincoli in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto ad eventuali conti di pertinenza dell’intermediario stesso; - sono state raggruppate in un solo articolo le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di gestione accentrata in capo agli intermediari. Il decreto infine aumenta il limite massimo edittale per le violazioni dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società in conformità ai criteri di delega. Codice delle assicurazioni private Il decreto apporta delle modifiche anche al Codice delle Assicurazioni private. Tra l’altro stabilisce che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. Inoltre dispone che gli esponenti aziendali devono: - possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, - soddisfare criteri di competenza e correttezza, - dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Sarà il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, a individuare: - i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; - i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto; - i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo; - i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; - i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità; - le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.