Sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2023, è stato pubblicato il decreto 24 marzo 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui vengono determinati gli importi dei compensi fissi e aggiuntivi da corrispondere ai giudici tributari delle Corti di Giustizia tributaria. Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dalla legge n. 130/2022 di riforma della giustizia tributaria. La norma, sebbene, almeno per quanto riguarda il DLgs. n. 546/92, non abbia riformato sistematicamente l’assetto processuale, contiene modifiche alquanto importanti, tra cui la possibilità per il giudice di proporre la conciliazione d’ufficio per le liti del valore sino a 50.000 euro, il divieto di decidere il merito in sede cautelare e la necessità che l’udienza cautelare sia fissata entro 30 giorni dall’istanza del contribuente. Inoltre, la norma stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi dei compensi fissi individuati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 giugno 2019 dovessero essere aumentati del 130% (art. 4 comma 3 lettera c) e che, entro il 31 dicembre 2022, dovesse essere stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico (art. 8 comma 4). Con riferimento al compenso fisso mensile, il decreto stabilisce che il compenso fisso spettante a ciascun componente è determinato nella misura di: - 1.138,50 euro per il Presidente; - 1.018,90 euro per il Presidente di sezione; - 959,10 euro per il vice Presidente di sezione; - 899,30 euro per il giudice. Il compenso aggiuntivo del giudice tributario per ogni ricorso definito, invece, è stabilito in 100 euro. Questo compenso segue una ripartizione a seconda del ruolo ricoperto: - 4,50 euro per il Presidente; - 3,50 euro per il Presidente di sezione; - 2,50 euro per il vice Presidente di sezione; - 1,50 euro per l’estensore; - 26 euro per ciascuno dei tre componenti del collegio giudicante. La medesima somma, seppur con ripartizioni differenti, viene stabilita anche per il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito in composizione monocratica. Tutti gli importi si assumono al lordo delle ritenute di legge. Le modifiche entreranno in vigore seguendo tempistiche differenziate: i compensi fissi a decorrere dal 1° gennaio 2023, mentre i compensi aggiuntivi, a seconda della tipologia di ricorsi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° luglio 2023.