Con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 l'INPS ha illustrato le aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2024 da versare presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Parasubordinati e committenti Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate Per l’anno 2024 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%. Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a: - 0,50%, utile per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; - 0,22%; - 1,31%, in materia di DIS-COLL. Codice Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale 1A - 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 1B SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 1C REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 1D LIQUIDATORE DI SOCIETA' 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 02 COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 03 PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI 33,00 0,50 0,22 33,72 04 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) 33,00 0,50 0,22 33,72 05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 06 CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 07 VENDITORE PORTA A PORTA 33,00 0,50 0,22 33,72 09 RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) 33,00 0,50 0,22 33,72 11 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 12 RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 13 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) 33,00 0,50 0,22 33,72 14 FORMAZIONE SPECIALISTICA 33,00 0,50 0,22 33,72 17 CONSULENTE PARLAMENTARE 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 18 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS N. 81/2015 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti 25,00 0,50 0,22 0,35 26,07 20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 Al fine del calcolo della contribuzione dovuta si ricorda che l’aliquota (comprensiva di aliquota IVS e aliquote aggiuntive) deve essere applicata sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato come, ad esempio, per i compensi erogati per i dottorati di ricerca. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%. Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva Sulla totalità dei compensi erogati ai magistrati onorari, in relazione all’attività esercitata in regime di non esclusività, la contribuzione deve essere calcolata applicando le aliquote previste per l’anno 2024 pari a: - 33% ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) nel caso di assenza di altra forma di previdenza obbligatoria; - 24% ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti nel caso di presenza di altra forma di previdenza obbligatoria; - 2,03% aliquote aggiuntive quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Codice Tipo rapporto IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale M1 Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L. 22 giugno 2023, n.75, senza altra forma di previdenza obbligatoria 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03 M1 Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L. 22 giugno 2023, n.75, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria 24,00 0,50 0,22 1,31 26,03 Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo Per l’anno 2024 per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 25%, ai fini dell’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS). La contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 35 del citato decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2021 individua la tutela previdenziale dei lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non rientrano tra i soggetti disciplinati dall’articolo 37 coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Per tali lavoratori è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A essi sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 36/2021, che prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa e secondo la disposizione del comma 8-ter del citato articolo 35, il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo. Per le tipologie sopra descritte sono, inoltre, dovute le aliquote aggiuntive di seguito indicate, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui: - 0,50%, utile per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; - 0,22%; - 1,31%, in materia di DIS-COLL. Codice Tipo rapporto IVS Maternità Malattia ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale D1 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport 25% 25% D2 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport 0,50% 0,22% 1,31% 2,03% D3 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport 24% 24% D4 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. 36/2021 art. 3 – collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport. 25% 25% D5 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs 36/2021 art.37 – Collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta –aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport 0,50% 0,22% 1,31% 2,03% D6 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. 36/2021 art. 37 – collaboratori amministrativo gestionali assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta riforma dello sport 24% 24% D7 LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA’ RETRIBUITA – D.lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 – riforma sport 24% 24% Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, per l’anno 2024, l’aliquota da applicare è pari al 24%. È altresì applicata la previsione contenuta dal comma 8-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, in base al quale il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsto dall’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2021, che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, quindi previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. Anche per tali lavoratori ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare per i soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24%. Aliquote contributive e di computo per professionisti Per l’anno 2024 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati sono: - aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in misura pari al 25%; - aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale); - aliquota aggiuntiva pari allo 0,35% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. La norma sostituisce quanto stabilito per gli anni 2022 e 2023 dall’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 del medesimo articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’Istituto dell’ISCRO. Professionisti Aliquote Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO) Per i titolari di reddito autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%. Professionisti del settore sportivo dilettantistico Ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2021, e successive modificazioni, sono obbligati all’assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome. Tali lavoratori, pertanto, sono obbligati al pagamento della contribuzione pensionistica calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui. L’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria. Inoltre, è dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari all’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,07%. Infine, il comma 8-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 prevede per tali lavoratori che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l’aliquota complessiva pari all’1,23% per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui. Professionisti settore sportivo dilettantistico Aliquote Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria 25% IVS calcolato sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro 1,07% (0,50% + 0,22% aliquota aggiuntiva + 0,35% ISCRO) calcolato sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50% dei compensi percepiti. Ripartizione dell’onere contributivo Committenti La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Professionisti Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024). Inoltre, si precisa che l’acconto per l’anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2024. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024 L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2023. Massimale e minimale Massimale Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2024 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Minimale Per l’anno 2024 il minimale di reddito è pari a 18.415,00 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.419,6 euro; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: a) professionisti: - 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%; - 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano l’aliquota del 25% ai fini IVS e 197,04 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%. b) parasubordinati e figure assimilate: - 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%; - 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%; - 4.800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%; - 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 - in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%; - 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%; - 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.