Corte di Giustizia Ue - Causa C-42/18 La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti nell’ambito di una controversia (causa C-42/18), in merito al rifiuto, da parte Ufficio delle imposte di Treviri, Germania, di accordare ad una società l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per determinate prestazioni fornite a una banca relative alla gestione di distributori automatici di banconote. IL FATTO Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Giustizia UE se la normativa deve essere interpretata nel senso che rientra in una operazione relativa ai pagamenti esente dall’IVA, la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell’installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell’erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia UE sottolinea che, in base al diritto dell’Unione, un prelievo da un distributore automatico di banconote costituisce un «servizio di pagamento» e che per essere qualificati come «operazione relativa ai pagamenti» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva, i servizi in esame nel procedimento devono formare un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, quindi, che operi il trasferimento di fondi e implichi modifiche giuridiche ed economiche. In proposito, occorre distinguere il servizio esente ai sensi della sesta direttiva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica. Nel caso in esame risulta che la società non addebitava essa stessa i conti bancari interessati, ma effettuava la consegna fisica degli importi di denaro prelevato ai distributori automatici di banconote di cui garantiva l’operatività. Inoltre, non autorizzava essa stessa le operazioni, infatti, non aveva potere decisionale in merito alle operazioni considerate, ma trasmetteva i dati, attraverso una catena di intermediari, alla banca che aveva emesso la carta bancaria utilizzata ed eseguiva le istruzioni provenienti da tale banca, procedendo all’erogazione del contante richiesto. Essa creava poi una registrazione del prelievo di contante in esame, che trasmetteva come istruzione contabile alla propria cliente, la banca che gestiva il distributore automatico di banconote interessato. I servizi forniti non appaiono idonei a operare un trasferimento di fondi né a implicare le modifiche giuridiche ed economiche che caratterizzano una «operazione relativa ai pagamenti» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva. Alla luce delle rilevazioni effettuate, la Corte di Giustizia UE ha dunque dichiarato che non rientra in una operazione relativa ai pagamenti esente dall’imposta sul valore aggiunto, la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell’installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell’erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo.