Agenzia delle Entrate - Risposta n. 405 del 10 ottobre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 405 del 10 ottobre 2019 in tema di fusione, transizione ai principi contabili internazionali IFRS e retrodatazione fiscale. IL QUESITO Si tratta di una società che ha acquistato una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di un’altra società, procedendo successivamente alla fusione per incorporazione della medesima società, con efficacia reale decorrente dallo stesso mese. Nel corso del medesimo esercizio, in data successiva alla realizzazione della suddetta fusione, il consiglio di amministrazione della società incorporante ha deliberato la transizione ai principi contabili internazionali. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Ai fini dell’applicazione della retrodatazione fiscale, occorre evidenziare che questa è stata prevista già dall'articolo 123 del vecchio TUIR (oggi articolo 172), laddove la relazione governativa, nel giustificarne l'introduzione sulla base di una costante interpretazione, anche dell'Amministrazione finanziaria, riteneva che detta retroattività rispondesse ad incoercibili esigenze contabili e non potesse, quindi, non riflettersi anche nella sfera tributaria, in un sistema di "derivazione" del reddito imponibile dalle risultanze delle scritture contabili. In accordo con la prassi contabile, il legislatore tributario ha previsto la facoltà di retrodatare gli effetti fiscali della fusione per facilitare la predisposizione della dichiarazione dei redditi. La retrodatazione contabile e quella fiscale rispondono, pertanto, ad esigenze di semplificazione tra loro strettamente interconnesse, consistenti nella possibilità offerta alle società partecipanti a un'operazione di fusione di determinare in modo unitario il risultato civilistico e fiscale nel periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio (e del periodo d'imposta) e la data di efficacia reale della fusione, attraverso l'elaborazione di un unico bilancio e di un'unica dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in cui ha efficacia la fusione. Non può operare la retrodatazione fiscale laddove i principi adottati per la redazione del bilancio d'esercizio non consentano la retrodatazione contabile dell'operazione. Ne consegue che la società incorporata dovrà predisporre un apposito conto economico "infrannuale" e la società incorporante dovrà presentare, per conto dell'incorporata medesima, la dichiarazione, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP, relativa alla frazione di periodo d'imposta intercorrente sino alla data di efficacia giuridica della fusione.