Non vi è dubbio che una delle novità di maggiore interesse introdotte dalla legge di Bilancio 2019 è la modifica apportata alla disciplina relativa al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. Viene infatti disposto che dal 2019 le persone fisiche esercenti impresa, arte o professione possono applicare il regime forfetario con un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del 15%, a condizione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro. In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del suddetto limite, si assume la somma dei ricavi e compensi derivanti dalle attività esercitate. La legge di Bilancio preclude l’accesso a tale regime di tassazione alle persone fisiche che: a) partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari; b) controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; c) esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Decadenza del regime e acquisto di quote di S.r.l. Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b), è stato chiesto se fuoriesce dal regime di favore dal 2019 o dall’anno successivo il contribuente che nel 2019 ha aderito al regime forfetario e che, in data 28 dicembre 2018, ha acquistato quote di una S.r.l. L’Agenzia ha chiarito che la fuoriuscita dal regime forfetario si ha dal 2020 e a condizione che le quote acquistate nella S.r.l. determinino l’acquisizione del controllo diretto o indiretto della stessa società, che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente medesimo. Esercizio dell’attività prevalentemente nei datori di lavoro Tra le cause che precludono l’accesso al regime forfetario rientra anche lo svolgimento da parte del contribuente della sua attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Con specifico riferimento ai parametri da utilizzare per identificare detta “prevalenza”, l’Agenzia ha chiarito che la stessa deve essere valutata tenendo conto dei ricavi e compensi complessivamente conseguiti dal contribuente stesso. Passaggio da regime ordinario a regime forfetario e acconto IVA Quanto all’accesso al regime forfetario da parte di un contribuente che fino al 2018 ha determinato il reddito secondo le modalità ordinarie e quindi ha provveduto al versamento dell’acconto IVA entro il 27 dicembre 2018, l’Agenzia ha chiarito che l’eventuale eccedenza di imposta emergente dalla dichiarazione potrà essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nel modello F24. Calcolo della soglia di ricavi/compensi per accedere al regime Ai fini del calcolo della soglia dei ricavi e compensi non superiore a 65.000 euro per accedere al regime forfetario occorre considerare anche i compensi fuori campo IVA, ad esempio i compensi erogati per cessione di diritto d’autore. Ad avviso dell’Agenzia, infatti, non rileva il regime IVA applicato ai compensi, ma rileva il totale dei compensi percepiti. Per avvalorare tale tesi, l’Agenzia ha inoltre ricordato che gli stessi si qualificano come redditi da lavoro autonomo.