Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, sezione Pubblicità legale, il decreto interministeriale del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 18 dicembre 2018 concernenti la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto relativo all’anno 2018 (decreto adottato sulla base della determinazione INAIL n. 381 del 24 settembre 2018) pari al 20%. Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva Fondo vittime amianto i titolari di rendita INAIL (indennizzo INAIL) per il riconoscimento di patologie asbesto correlate. Il contributo aggiuntivo del Fondo vittime amianto è stabilito in percentuale sulla rendita, in base dei fondi disponibili, considerata l'entità del primo acconto. L’INAIL, infine, eroga il conguaglio, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pagamento del secondo acconto. La prestazione aggiuntiva Fondo vittime amianto è una indennità non soggetta a tassazioni IRPEF. Beneficiari Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva Fondo vittime amianto i titolari di rendita INAIL, ovvero chi ha ottenuto l'indennizzo INAIL, in seguito a riconoscimento di patologie asbesto correlate. L'INAIL ha ricompreso alcune malattie da amianto di origine professionale in 3 liste (lista malattia professionale INAIL). Nella lista sono contemplate le malattie asbesto la cui origine lavorativa è di "elevata probabilità": - Asbestosi polmonare; - Placche pleuriche e ispessimenti pleurici; - Mesotelioma pleurico; - Mesotelioma pericardico; - Mesotelioma peritoneale; - Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; - Tumore del polmone; - Tumore della laringe; - Tumore alle ovaie. Queste malattie asbesto si presumono di origine professionale e quindi l’INAIL deve fornire l’indennizzo danno biologico ed erogare la rendita in quanto è sufficiente la prova della presenza dell’asbesto nell’ambiente lavorativo per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcune valore limite o alcuna soglia. Nella lista II sono comprese le malattie da amianto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità: - Tumore alla faringe; - Cancro dello stomaco; - Cancro del colon retto.