L’INPS, con la circolare n. 88 del 22 agosto 2024 recepisce l’adeguamento dello statuto del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol con lo scopo di assicurare ai lavoratori dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148/2015. Ambito di applicazione: datori di lavoro A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facoltà di aderire allo stesso i datori di lavoro già aderenti ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148/2015 che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige. Anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento in assenza di un Fondo di solidarietà bilaterale nel settore di appartenenza sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo. Assegno di integrazione salariale Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148/2015 e successive modificazioni L'accesso all’assegno di integrazione salariale è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste contrattualmente o legislativamente per le integrazioni salariali. Le domande devono essere presentate non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Hanno diritto alla prestazione di assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento Causali di intervento L’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie del decreto legislativo n. 148/2015 Misura della prestazione Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, in relazione al calcolo della prestazione di integrazione salariale, trova applicazione il solo massimale mensile annualmente rivalutato. Pertanto, l'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, nei limiti dell’importo massimo mensile. Per l’anno 2024 l’importo massimo è pari a 1.392,89 euro. Durata dell’intervento L’assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a tredici settimane per singola richiesta, differenziando la durata massima della prestazione in funzione del numero di lavoratori occupati nel semestre precedente. In particolare: - ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane per causali sia ordinarie che straordinarie; - ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti: - per una durata massima di ventisei settimane, per causali ordinarie; - per una durata massima di ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per la realizzazione di processi di transizione; - per una durata massima di dodici mesi per la causale straordinaria di crisi aziendale; - per una durata massima di trentasei mesi per la causale straordinaria di contratto di solidarietà.