Fondo integrativo Inps: strada sbarrata alla tassazione agevolata

Le prestazioni erogate dal Fondo integrativo dell’Ente soggiacciono esclusivamente alla normativa pro tempore vigente con imponibilità ai fini IRPEF nella misura dell’87,50%

Inps – Messaggio n. 2164 del 25 maggio 2020


Con il messaggio n. 2164 del 25 maggio 2020, l’INPS ha reso noto di avere ricevuto molteplici diffide da parte di ex dipendenti dell’Istituto titolari di prestazioni erogate dal Fondo integrativo dell’Ente, soppresso con decorrenza 1° ottobre 1999, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, aventi ad oggetto la richiesta di applicazione della tassazione agevolata prevista dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252.

Al riguardo l’INPS precisa, in via preliminare, che tutti i prelievi fiscali sulle prestazioni erogate dall’Istituto sono effettuati dallo stesso in qualità di sostituto d’imposta, in piena conformità alle modalità puntualmente stabilite dall’Agenzia delle Entrate, istituzionalmente preposta a presiedere il rapporto tributario sottostante.

Ciò premesso, per quanto concerne nello specifico le prestazioni di cui all’oggetto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 2006 e con la risposta a specifico interpello prot. n. 954-318/2011, ha chiarito che alle stesse non si applica l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs n. 252/2005.

La suddetta Agenzia ha, infatti, precisato che dette prestazioni soggiacciono esclusivamente alla normativa pro tempore vigente (art. 13, comma 8, del D.lgs 21 aprile 1993, n. 124) con imponibilità ai fini IRPEF nella misura dell’87,50%.

Per quanto sopra, in riscontro a tutte le istanze pervenute e che continueranno eventualmente a pervenire, l’INPS, quale sostituto d’imposta, proseguirà ad applicare le modalità sopra descritte, fermi restando eventuali futuri mutamenti di interpretazione da parte della competente Amministrazione finanziaria o di innovazione della normativa fiscale.

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