Il Ministero dell’Economia e delle Finanze definisce le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). Il decreto del 10 maggio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2019 e riguarda l'erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Ambito soggettivo Possono chiedere l'indennizzo del FIR i seguenti soggetti: - «risparmiatori» in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; - «successori» per causa di morte dei «risparmiatori»; - «familiari», costituiti da coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dai risparmiatori. Il decreto prevede l’esclusione per i seguenti strumenti finanziari: - acquistati e in possesso di soggetti diversi dai «risparmiatori» alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi; - acquistati e in possesso di controparti qualificate; - acquistati e in possesso di clienti professionali; - acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, nelle banche o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado; - trasferiti, dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi. Presentazione della domanda L'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR può essere richiesta presentando apposita istanza, debitamente sottoscritta e con una serie di allegati, nelle forme che verranno indicate con delibera della Commissione tecnica che sarà appositamente istituita, e indirizzata alla stessa Commissione tecnica. La Commissione tecnica può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie che dovranno essere presentati entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali la domanda viene rigettata. Misura degli indennizzi L'indennizzo a cui si ha diritto, è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell'ammontare dell'indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato. Piattaforma informatica Sarà messa a disposizione dei soggetti interessati una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti a tal fine necessari e per consentire, alla data che sarà stabilita successivamente, la presentazione formale dell'istanza e dei documenti da allegare.