Fondo di solidarietà servizi ambientali: contribuzione ulteriore dovuta da febbraio 2021
Con il messaggio n. 4615 del 21 dicembre 2023 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito alla contribuzione ulteriore dovuta al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
Ricordiamo che le contribuzioni ulteriori – ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 – sono le seguenti:
a) versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tanto premesso, l’Istituto precisa, con specifico riferimento alla contribuzione ulteriore di cui alla lettera b) dell’elenco sopra riportato, che la medesima è dovuta a fare data dall’avvio operativo del Fondo. Al riguardo, si sottolinea, nel dettaglio, che il Fondo in oggetto è diventato pienamente operativo dalla data del 7 febbraio 2021.
Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 4104/2023, l’INPS rappresenta che la richiamata contribuzione ulteriore, coincidente con il versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve di durata, è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data dell’avvio operativo del Fondo (febbraio 2021).