Con la circolare n. 107 del 21 dicembre 2023, l'INPS illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni istitutito con il decreto interministeriale del 4 agosto 2023. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei dipendenti – compresi i lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti – delle imprese della filiera delle telecomunicazioni. Nello specifico, rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 1 del decreto interministeriale in oggetto, “tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”, siano esse rientranti o meno nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs n. 148/2015. Le imprese che occupano almeno un dipendente e che operano nella predetta filiera delle telecomunicazioni, sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo. Le imprese aderenti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol possono uscire dai Fondi territoriali e aderire al nuovo Fondo. Le predette imprese non saranno più soggette alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol restano acquisiti ai medesimi fondi. Prestazioni In relazione alle imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo provvede all’erogazione della seguente prestazione: assegno di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (cfr. l’art. 5, comma 2, del D.I. 4 agosto 2023). Con riferimento, invece, alla totalità delle imprese aderenti al Fondo sono assicurate le seguenti prestazioni: finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. a), del D.I. 4 agosto 2023); prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.I. 4 agosto 2023); prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. c), del D.I. 4 agosto 2023); prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. d), del D.I. 4 agosto 2023); assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. e), del D.I. 4 agosto 2023); versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (cfr. l’art. 5, comma1, lett. f), del D.I. 4 agosto 2023). Si evidenzia inoltre che, per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al comma 2 dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 4 agosto 2023, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura. L’accredito della contribuzione correlata è previsto anche per il periodo di erogazione della citata prestazione integrativa aggiuntiva, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti sopra indicati per l’accesso al trattamento pensionistico (cfr. le prestazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 5 del D.I. 4 agosto 2023). La suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Modalità di finanziamento delle prestazioni A. Contribuzioni dovute dalle imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 È dovuto mensilmente al Fondo per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale in oggetto (assegni di integrazione salariale e la relativa contribuzione correlata), un contributo ordinario dello 0,80% (di cui due terzi a carico dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente ricompresi dal decreto istitutivo del Fondo. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra l’impresa e i lavoratori nella medesima ragione. In caso di erogazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto istitutivo in commento, è dovuto un contributo addizionale, a carico dell’impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. B. Contribuzioni dovute dalla totalità delle imprese della filiera delle telecomunicazioni È dovuto mensilmente al Fondo – dalla decorrenza del medesimo (mese di gennaio 2024) – per il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto interministeriale in oggetto (finanziamento di programmi formativi e prestazioni integrative in termini di importi) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente ricompresi tra i beneficiari dal decreto istitutivo del Fondo. In caso di ricorso all’integrazione, in termini di importi, della NASpI ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lett. b), è dovuto un contributo addizionale, a carico dell’impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito, qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possano dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione. In caso di ricorso all’integrazione, in termini di importi, dell’assegno di integrazione salariale, nonché dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale in oggetto, è dovuto un contributo addizionale, a carico dell'impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. In caso di ricorso alle prestazioni di cui al menzionato articolo 5, comma 1, lett. d) - integrazione, in termini di durata, della NASpI e versamento della contribuzione correlata - lett. e) - assegno straordinario in caso di esodo agevolato e relativa contribuzione correlata - e lett. f) - prestazione c.d. staffetta generazionale - è dovuto dall’impresa un contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura. Codifica delle imprese Come detto, sono tenute all’iscrizione al Fondo tutte le imprese della filiera delle telecomunicazioni; le posizioni contributive assegnate alle suddette imprese, individuate in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare, devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (di seguito c.a.) “2T”, che assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”. L’attribuzione del c.a. “2T” alle matricole così individuate avviene, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza ove presente (“0J” connotante gli iscritti al FIS), a decorrere dalla data di operatività del Fondo (gennaio 2024). Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo possono visualizzare l’avvenuta attribuzione del c.a. “2T” sul “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente”. Per quanto riguarda le imprese che presentano domanda di iscrizione all’INPS dopo il 21 dicembre 2023, l’attribuzione del c.a. “2T” sulla nuova matricola viene effettuata a opera delle Strutture dell’Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le Strutture territoriali provvedono a eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove la matricola, che risulta sospesa alla data del 21 dicembre 2023, sia successivamente riattivata; in questo caso, devono eliminare il c.a. relativo al Fondo di provenienza. Per completezza si chiarisce che, con specifico riferimento alle imprese iscritte al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, l’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2T” alle relative matricole (e la contestuale eliminazione ex nunc del c.a. “7V” per gli iscritti al Fondo del Trentino e “6P” per gli iscritti al Fondo di Bolzano-Alto Adige Sudtirol) avverrà, esclusivamente, a opera delle Strutture territoriali competenti, su richiesta delle imprese da presentare tramite il “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente”. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens A decorrere dal mese di gennaio 2024 la contribuzione ordinaria è calcolata nella aliquota complessiva, applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato delle imprese codificate con il c.a. “2T”, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti.